La CTU ha evidenziato spinalgie pressorie da L 2 ad L 5, e positività bilaterale al Lasègue e Wassermann con riferita ipoestesia sul territorio di distribuzione L 5-S1 (Corte d’Appello di Perugia, sez. Lavoro, Sentenza n. 121/2021 pubbl. il 28/05/2021 RG n. 215/2019)

La Corte d’Appello, tratta della controversia insorta dinanzi al Tribunale di Terni riguardante l’accertamento della malattia professionale (protrusione discale L2-L3, protrusione discale L3-L4, ernia di – scale L5-S1), rapportata a un grado di danno biologico del 16%. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo non dimostrata l’esposizione al rischio di contrarre la patologia denunciata, e condannava il ricorrente a rifondere all’Inail le spese del giudizio. L’appellante sostiene che la patologia vertebrale da cui è affetto trova origine nell’attività di autotrasportatore di prodotti agricoli che egli ha svolto dal dicembre del 1991, dapprima in proprio, successivamente come coadiuvante dell’impresa individuale della madre, come addetto alla guida di autotreni con rimorchio e al carico e scarico della merce, consistente in balle di foraggio del peso di oltre trenta chilogrammi.

Il primo Giudice non riteneva provata l’esposizione al rischio di contrarre la malattia, non fornita attraverso la prova testimoniale, le cui risultanze erano insufficienti a dimostrare la natura, l’intensità e la frequenza dell’esposizione al rischio lavorativo.

La Corte d’Appello dispone CTU Medico-Legale.

La Consulente ha rilevato che il lavoratore è affetto da un’importante patologia artrosica della colonna lombare, con protrusioni di scali improntanti il sacco in L 2-L3 ed L3-L4, nonché ernie discali L 4-L5 e L 5-S1 con coinvolgimento radicolare, affezioni confermate, oltre che dagli esami strumentali in atti, anche dalle manovre mirate eseguite durante le operazioni peritali, indicative di un peggioramento rispetto all’epoca in cui il lavoratore veniva visitato dall’Inail nel giugno del 2017.

In particolare, “il quadro clinico descritto è in parte di natura degenerativa, ed è tuttavia favorito dal sovraccarico biomeccanico subito dal distretto anatomico durante tutta l’attività lavorativa del soggetto, proseguita anche dopo la domanda amministrativa e il deposito del ricorso giudiziale. Dalla storia anamnestica raccolta in sede di visita medico-legale si evince che il periziando svolge attività autonoma di commerciante di foraggio (acquisto, consegna e vendita) dal 1992. Nello specifico il carico di foraggio (fieno, paglia ed altro) del peso variabile da 25 a 40 Kg viene eseguito da solo o con aiuto di terzi mentre la messa in sicurezza del materiale caricato (telo riferito del peso di circa 30 Kg) viene effettuato esclusivamente da solo. Lavora sei giorni alla settimana guidando autotreni per lunghi tragitti (riferite in media 11 -12 ore di guida al giorno tra andata e ritorno) percorrendo strade periferiche e provinciali particolarmente dissestate. Viaggiando da solo, in assenza pertanto di dipendenti, l’operazione di scarico del materiale dal camion viene eseguito da lui. In media, al mese, effettua 20 trasporti in ambito nazionale precisando che l’attività risulta valida ed intesa per tutto l’anno, fatta eccezione per i mesi di maggio ed ottobre in cui vi è minore richiesta (ma non abolizione) di trasporto. Dichiara inoltre che nelle mansioni svolte vi è pure il movimento manuale del materiale all’interno del magazzino. A specifica domanda, precisa che fino al 1997 ha condotto mezzi modello Fiat 160, con guida a destra e con seduta particolarmente rigida e dotate di sospensioni a balestra, senza servo -sterzo, dal 1997 al 2005 ha condotto mezzi modello Fiat 190/30 riferiti leggermente più comodi rispetto al precedente ma comunque rigidi e sempre dotati di sospensioni a balestra e privi di servo-sterzo. Dal 2005 guida un mezzo modello Fiat Eurostar (comunque progettata 20 anni fa) riferito più ergonomico rispetto ai precedenti ma comunque poco adattabile ai tragitti su strade particolarmente dissestate quali quelle comunemente condotte, oltre al fatto che tali mezzi presentano sospensioni a balestra nella parte anteriore e solo nella porzione posteriore sono dotate di sospensioni pneumatiche “.

Ed ancora: “Per quanto concerne il criterio topografico risulta che il periziando sia affetto da spondilodiscoartrosi, protrusioni ed ernie discali multiple del tratto lombo -sacrale. Tale condizione morbosa è da ricercarsi in molteplici fattori, tra i quali però anche l’esposizione combinata e protratta nel tempo a fattori biomeccanici o fisici. In altre parole, un atteggiamento in costante rotazione e flessione del tronco che si realizzano al posto di guida, la prolungata posizione seduta nonché le vibrazioni trasmesse al corpo intero, risultano fattori capaci di causare o per lo meno concausare alterazioni degenerative del distretto rachideo dorso -lombo -sacrale. Per quanto concerne il criterio cronologico e di efficienza lesiva risulta pacifico che il sig. Miche li abbia svolto attività di conducente di autotreni per 29 anni (dal 1992), per – correndo tratte di strade particolarmente dissestate per riferite 11 -12 ore al giorno, per 6 giorni su sette in mezzi peraltro notoriamente caratterizzati da sedili rigidi e non ammortizzati (totalmente per 13 anni) e solo parzialmente fino ad oggi e volante senza ser – vo-sterzo (per lo meno per numerosi anni). Non risulta pertanto anomala la riconducibilità dei primi sintomi a carico del distretto rachideo lombare già da oltre 10 anni. .. Si ritiene pertanto che l ‘attività svolta abbia favorito in termini peggiorativi l’evolversi del fenomeno morbigeno. È noto infatti, che la colonna vertebrale (in particolare la zona lombare, seguita dalla regione dorsale e da quella cervicale) risulta il distretto anatomico che maggiormente risente (tenuto conto anche del lungo periodo di esposizione, quale quello relativo al caso in oggetto) dei «danni da vibrazione » e degli effetti biomeccanici correlati alla postura ed ai movimenti che si realizzano al posto di guida, in particolar modo in conducenti di mezzi rigidi, poco ammortizzanti e sprovvisti di sedili «ergonomici » (come quelli usati per lungo tempo dal lavoratore), precisandosi che anche quelli attuali, per quanto più ergonomici, risultano poco adattabili ai tragitti tortuosi ed alle strade dissestate comunemente transitate ritenendosi pertanto concreta «l’esposizione al rischio » e potendosi quindi asserire che la specifica attività lavorativa svolta dall’appellante per 29 anni consecutivi e con le modalità sopra esposte abbia avuto per lo meno un ruolo concausale efficiente nel determinismo della patologia da lui sofferta a carico del rachide lombo -sacrale. Alla luce della obiettività rilevata, laddove si evidenziava a carico del rachide dorso -lombare discreta contrattura della muscolatura paravertebrale con evocate spinalgie pressorie da L 2 ad L 5, movimenti del tronco limitati di 1/3 su tutti i piani e positività bilaterale al Lasègue e Wassermann con riferita ipoestesia sul territorio di distribuzione L 5-S1 con giusto conforto anche dei rilievi strumentali indicativi di patologia disco artrosica severa del tratto in questione, ritengo la valutazione complessiva, in termini di danno biologico, valutabile in misura pari al 16% (tale valutazione scaturisce per analogia dalla voce n. 192 delle tabelle I NAIL del 23/02/2000 «patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili; quadro diagnostico strumentale di disco artrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque presente nei tratti cervicali e lombari fino a 35 »). La valutazione proposta deve essere riferita allo stato attuale a partire dalla domanda amministrativa”.

Alle osservazioni critiche avanzate dal CTP dell’INAIL, il CTU ha così replicato: “La dott.ssa …. rispondeva di essere d’accordo con le conclusioni poste sia in termini di danno biologico che di nesso causale. Tuttavia chiedeva delucidazioni circa la decorrenza del beneficio avendo la sottoscritta, a pagina 7 della relazione, affermato ad oggi un quadro clinico peggiorativo rispetto a quello descritto nel 2017. Orbene la sottoscritta conferma l’evoluzione peggiorativa pur tuttavia in termini irrilevanti rispetto ad eventuali variazioni percentualistiche del danno biologico alla luce della presenza, anche nell’anno 2017, di sintomatologia dolorosa a carico della colonna lombare, di radicolopatia con positività alle manovre mirate (Lasegue + a dx) ed ipoestesia nel territorio L 5-S1 destra richiamando pertanto la voce tabellare oggi utilizzata e proponendo difatti, la stessa valutazione già allora suggerita dal CTP Inail del 16%.A mio avviso pertanto può essere confermata la decorrenza del valore percentualistico del 16% a partire dalla domanda amministrativa “.

Le conclusioni del CTU vengono integralmente condivise dal Collegio ai fini dell’accoglimento della domanda originariamente proposta dal lavoratore.

Per tali ragioni, in riforma della decisione di primo grado, viene ritenuto accertato che l’autotrasportatore di prodotti agricoli è affetto da una malattia professionale, da cui deriva un danno biologico del 16%.

Ergo, l’Inail è tenuto a costituire in suo favore la rendita stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, commisurata al predetto grado di danno biologico, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione monetaria o interessi legali sui ratei arretrati, accessori da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 16, sesto comma della legge n. 412/1991.

L’Inail, inoltre, dev’essere condannato a restituire all’appellante quanto da lui corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, e a rifondere le spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio.

In conclusione, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che l’appellante è affetto da una malattia professionale, i cui postumi permanenti determinano un danno biologico del 16%; condanna l’INAIL a costituire in favore dell’assicurato la rendita di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, oltre a interessi legali o rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi secondo i criteri dettati dall’art. 16, della legge n. 412/ 1991; condanna l’INAIL alla rifusione delle spese sostenute dall’appellante per il primo grado di giudizio liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori e spese; condanna l’INAIL alla rifusione delle spese inerenti il grado d’appello liquidate in euro 4.000,00 , oltre spese e accessori; pone a carico definitivo dell’INAIL le spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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