La perdita del rapporto parentale derivante da sinistro stradale

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E’ un danno che va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei congiunti, costituisce il non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno (Tribunale di Napoli, Sez. II, Sentenza n. 5082/2021 del 28/05/2021- RG n. 9769/2013 -Repert. n. 7113/2021 del 28/05/2021)

La madre e il fratello della vittima del sinistro stradale citano a giudizio il responsabile del sinistro e la Compagnia assicuratrice onde ottenere il pagamento in loro favore della somma complessiva di euro 442.740,00, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, rivendicato iure proprio e subito a seguito del sinistro, avvenuto in data 01.09.2001, in occasione del quale il minore, dante causa, perdeva la vita.

Secondo gli attori, il minore congiunto, trasportato a bordo del motociclo Honda 600, per evitare la FIAT 500 proveniente dalla corsia opposta, intenta a compiere una manovra di attraversamento per immettersi nel viale di ingresso, sbandava e perdeva il controllo del mezzo, cadendo al suolo, anche a causa del manto stradale bagnato e della scarsa illuminazione e, a seguito della caduta, il minore decedeva sul posto.

Inoltre, evidenziano gli attori, che il processo penale a carico del conducente della Fiat 500 si è concluso con la conferma in appello della sentenza di condanna emessa in primo grado.

Si costituisce in giudizio la sola Compagnia assicuratrice e il Tribunale dispone a titolo di provvisionale il versamento di euro 40.000,00in favore della madre e di euro 10.000,00 in favore del fratello della vittima.

Preliminarmente il Tribunale affronta tutte le eccezioni procedurali eccepite dalla Compagnia assicuratrice, inerenti: la nullità dell’atto di citazione, l’eccezione di litispendenza, la procedibilità della domanda, la prescrizione e la titolarità passiva, ritenendole tutte infondate.

Venendo al merito, la domanda viene considerata fondata.

In primo luogo il Tribunale dà atto del procedimento penale terminato con la sentenza di condanna n. 8046/2008 del Tribunale di Napoli, poi confermata in Appello con sent. n. 3645/2011 nei confronti del conducente della moto.

Le norme procedurali penali dettano la regola generale rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. costituiscono altrettante eccezioni. In particolare, l’art. 651 c.p.p., in relazione al giudizio civile per danni, prevede che la sentenza di condanna irrevocabile abbia efficacia di giudicato con riferimento all’accertamento del fatto – reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell’imputato.

Tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza considera che anche qualora non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., il Giudice civile può tenere conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorrere il medesimo ragionamento argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti.

A nulla rileva che la decisione penale sia, o meno, passata in giudicato.

Il convenuto nulla ha contestato in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti e, dunque, la dinamica della vicenda è quella che si desume dagli atti del procedimento penale.

In definitiva, il motociclista, con a bordo il minore, percorreva la via ad una velocità non moderata (80-90 Km/h). Nella corsia opposta, la Fiat 500 compiva una manovra di attraversamento della strada per accedere al Parco Armonia. Arrivati in prossimità del suddetto Parco, il motociclista, avvedendosi della Fiat, al fine di evitare la collisione perdeva il controllo della moto cadendo a terra.

Dalla CTU disposta dal Pubblico Ministero si desume che la causa che ha determinato la sequenza del sinistro stradale è da ascriversi ad una guida non attenta tenuta dal conducente del motoveicolo. Quest’ultimo, infatti, non teneva quella velocità prudenziale e adeguata rispetto alle circostanze (manto stradale bagnato e scarsa illuminazione).

Per contro, non sono emerse responsabilità in capo al conducente della Fiat 500 poiché, quando il motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo, aveva già compiuto la manovra di attraversamento della carreggiata, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso e dal terzo trasportato sull’autovettura Fiat 500.

Oltretutto, non essendoci stata collisione tra i due veicoli non trova applicazione la presunzione di uguale concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Ed ancora, il defunto trasportato del motociclo non indossava il casco, ciònonostante il mero accertamento della condotta colposa della vittima non è da solo sufficiente a fondare un giudizio di corresponsabilità della stessa.

La morte del minore deriva da “un violento trauma cranico con fratture multiple del cranio occipitali e parieto – temporali destre e sinistre” , ergo, la circostanza della mancanza del presidio del casco ha contribuito inevitabilmente alla causazione dell’evento.

Si configura, dunque un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, ed è pertanto legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno, nella misura del 30%.

Ciò posto, il Tribunale dà atto che il danno da perdita del rapporto parentale è quel titolo di danno risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui.

E’ un danno che va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

Detto in altri termini, e dal punto di vista procedurale, la morte di un congiunto costituisce un fatto noto dal quale il Giudice può desumere, ex art. 2727 c.c. che i congiunti superstiti abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, con la conseguenza che incombe al danneggiante dimostrare l’inesistenza di tali pregiudizi.

Non è necessaria, dunque, una prova specifica della sussistenza di tale danno, qualora la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, come lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l’esistenza di un legame affettivo di particolare intensità.

La circostanza della convivenza tra la vittima, la madre e il fratello è pacifica, e comunque può essere desunta presuntivamente dalla giovane età della vittima.

Sulla scia della più recente giurisprudenza, per la liquidazione del danno vengono utilizzate le Tabelle romane basate sul sistema a punti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10579/21; depositata il 21 aprile).

Pertanto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere la somma di euro 323.621,00 alla madre e la somma di euro 205.940,00 al fratello, in ragione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale e della giovane età della vittima.

Il tutto andrà ridotto in ragione della accertata percentuale del 30% di responsabilità in capo alla vittima medesima e decurtati gli importi incamerati a titolo di provvisionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In conclusione, il Tribunale di Napoli dichiara il conducente della Honda (in concorso con il minore deceduto) responsabile del sinistro di cui è causa; condanna l’Assicurazione al pagamento in favore degli attori della somma di euro 186.534,00 a favore della madre ed euro 134.158,00 a favore del fratello, con gli interessi al tasso legale sull’ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto ( 01.09.2001) sino a quello della pubblicazione della sentenza; condanna l’Assicurazione alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 12.678,00 oltre accessori e spese; accoglie la domanda riconvenzionale di regresso della Compagnia e condanna il conducente dell’Honda a pagare all’Assicurazione quanto quest’ultima ha già corrisposto a titolo di provvisionale e quanto sarà tenuta a corrispondere agli attori in ragione del sinistro di cui è causa; condanna il conducente dell’Honda a pagare le spese di lite in favore della Compagnia liquidate in euro 12.678,00 oltre accessori e spese.

Avv. Emanuela Foligno

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