Dipendente a riposo per causa di servizio: impossibile assumere la figlia

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Nel 2015, la Corte di appello di Salerno aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto la domanda della ricorrente volta ad ottenere, nei confronti di ANAS S.p.A., ex art. 12 C.C.N.L. 2002/2005, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto di essere figlia di un dipendente dichiarato totalmente e in modo permanente, inabile al lavoro per causa di servizio

La Corte territoriale aveva, chiarito che la norma citata va interpretata nel senso di ritenere il beneficio in questione, applicabile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, oltre che per decesso, per sopravvenuta inabilità totale e permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto stesso ma non anche nel caso, come quello in esame, in cui il dipendente sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.
A nulla rilevava che il padre della ricorrente avesse già in precedenza rivolto domanda di pensionamento perché – a detta della Corte di merito – tale istanza era volta semplicemente a ottenere il collocamento a riposo in quanto “non idoneo” e non già, all’attivazione della procedura per l’accertamento della causa di servizio, accertamento che peraltro risultava anche compiuto da organo incompetente.
E allora la richiesta di assunzione della figlia del lavoratore dipendente, non poteva essere accolta mancava il punto fondamentale, ossia l’attivazione del procedimento relativo al riconoscimento della «causa di servizio».

La decisione è stata impugnata e decisa dai giudici della Cassazione.

L’oggetto del ricorso era incentrato essenzialmente sulla presunta violazione di legge commessa di giudici di merito, i quali avevano escluso l’operatività della disposizione collettiva richiamata (art. 12, comma 6, C.C.N.L. ANAS 2002/2005) al caso in esame, e avevano altresì, trascurato di considerare che il dato testuale della norma, ispirata a compensare – tramite il riconoscimento del diritto all’assunzione dei congiunti i soggetti che nell’adempimento del dovere abbiano contratto malattie invalidanti a carattere permanente -, non prevede che il dipendente debba essere ancora in servizio al momento della dichiarazione di inabilità.
Ma il ricorso è stato dichiarato infondato.
Corretta la ricostruzione operata nel merito dai giudici di primo e secondo grado.
Dunque, niente assunzione e ricorso respinto in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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