Una ordinanza della Cassazione fornisce chiarimenti sul diritto al compenso dell’amministratore per l’attività svolta

Con l’ordinanza n. 24139/2018 la Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al diritto al compenso dell’amministratore di una società per l’attività svolta, che si presume onerosa.

Nella vicenda oggetto della sentenza, la Corte ha ribaltato la pronuncia della Corte d’Appello, che ha equiparato l’omessa richiesta del compenso da parte del manager amministratore a una rinuncia vera e propria all’emolumento.

Ebbene, secondo gli Ermellini tale tesi non è condivisibile.

Ciò in quanto l’incarico di amministratore di una società si presume oneroso.

Non solo.

I giudici precisano che, al fine di escludere l’onerosità della carica, non è sufficiente che l’amministratore ometta di chiedere il compenso dovuto.

Infatti, occorre una specifica clausola del contratto di amministrazione a prevederlo.

La vicenda

Nel caso di specie, un manager conviene davanti al Tribunale di Gorizia una s.r.l. per sentirla condannare al pagamento delle somme a lui dovute.

Somme dovute, in particolare, per aver ricoperto la carica di amministratore da dicembre 2001 a maggio 2006.

Il Tribunale ha accolto la domanda e riconosciuto il diritto al compenso in misura inferiore a quanto richiesto.

Invece, la Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la tesi della società.

Tesi secondo cui il manager avrebbe, per comportamento concludente, rinunciato a qualsiasi compenso per l’attività svolta.

Secondo la Corte il manager non avrebbe mai chiesto alcun compenso per l’attività svolta, neppure in fase di dimissioni. Solo nel 2007 il manager avrebbe chiesto per la prima volta l’accantonamento dei compensi, come previsto dall’art 17 dello Statuto.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello. il manager ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

Questo si è basato su due motivi d’impugnazione.

Gli Ermellini, ritenendoli entrambi validi, con l’ordinanza in oggetto ha accolto il ricorso del manager.

Nel farlo, i giudici scrivono che: “secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (la norma dell’art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell’agire gestorio e senz’altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell’art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni)”.

Per questa ragione, afferma la Cassazione, “non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cass., 21 giugno 2017, n. 15382, con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione.”

In conclusione, secondo gli Ermellini non si deve confondere un comportamento omissivo con una rinuncia.

Ques’ultima, infatti, laddove non è sorretta da parole o scritti, deve comunque esprimere una volontà oggettivamente incompatibile con quella di conservare il diritto al compenso.

Una ipotesi, questa, che, nel caso di specie, non si è realizzata.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, NOMINA NULLA SENZA DETTAGLIO DEL COMPENSO

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui