La Cassazione ha sancito che il termine per l’esercizio del diritto al riscatto della laurea decade dopo 10 anni dalla presentazione dell’istanza amministrativa

Il diritto al riscatto della laurea ai fini pensionistici decade decorsi 10 anni dalla domanda amministrativa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione ricordando quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

Gli Ermellini si sono pronunciati su un contenzioso tra l’Inps e un soggetto che aveva depositato il ricorso giudiziario dopo 26 anni dall’istanza amministrativa.

In primo grado di giudizio il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda avanzata dall’attore per il riscatto degli anni del corso di laurea. Il Giudice, infatti, aveva ritenuto decaduto l’esercizio del diritto.

La decisione era stata riformata in sede di appello. La Corte territoriale aveva condannato “l’Inps a comunicare all’appellante l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto” e ad “assegnargli il termine per l’adempimento”.

Per il Giudice, il termine di decadenza decennale previsto dalla normativa non era applicabile al caso di specie, in quanto previsto solo per le prestazioni previdenziali. Inoltre, l’Inps non aveva prodotto la raccomandata con avviso di ricevimento “contenente la comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di riscatto di cui trattasi”. Di conseguenza non poteva ritenersi perfezionato il dies a quo per il computo di questo termine di decadenza.

L’Istituto aveva quindi impugnato la pronuncia di appello davanti alla Suprema Corte.

Il ricorrente evidenziava, in particolare, come la decadenza prevista dall’art 47 del D.P.R n. 639/1970 fosse applicabile anche al riscatto della laurea in quanto prestazione previdenziale. Inoltre, a detta dell’Inps, l’accoglimento della richiesta era stata debitamente comunicata.

La Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018, ha ritenuto di accogliere entrambi i motivi di ricorso. I Giudici hanno infatti riconosciuto che la domanda di riscatto del corso di laurea è da considerarsi a tutti gli effetti una prestazione previdenziale. Il ricorso dell’attore per l’accertamento del diritto, pertanto, essendo stato presentato ben oltre il termine di decadenza decennale era da considerarsi inammissibile.

Con riferimento alla comunicazione di accoglimento della richiesta la Suprema Corte ha poi sottolineato come l’Inps non avesse necessità di provane l’avvenuta conoscenza. Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, lo stesso assicurato aveva riferito di essere venuto a conoscenza del fatto che la sua richiesta era stata accolta. La comunicazione era stata effettuata presso il suo domicilio, anche se la firma apposta sull’avviso di ricevimento “non era né sua, né di altro componente del suo nucleo familiare”

 

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