Viene citato a giudizio il Comune di San Filippo Del Mela, per la disconnessione stradale che avrebbe causato l’investimento e la morte del pedone.
L’incidente a causa della disconnessione stradale
G.S., in sella al proprio motociclo, ne perdeva il controllo a causa di una disconnessione stradale, finendo col travolgere il pedone e provocandone il decesso avvenuto a pochi giorni dal fatto.
La Corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’appello proposto dall’assicurazione HDI Italia s.p.a., ha condannato il Comune di San Filippo del Mela al pagamento, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., di quanto da quest’ultima corrisposto in favore dei congiunti della vittima deceduta a causa del sinistro stradale.
I Giudici di appello hanno rilevato che l’assicurazione della moto avesse corrisposto in via transattiva, in favore dei congiunti della vittima, il risarcimento del danno dagli stessi subito in conseguenza del sinistro, rendendosi contestualmente cessionaria dei diritti risarcitori vantati da detti danneggiati nei confronti dei possibili responsabili o corresponsabili del sinistro mortale.
Ciò posto, la corte siciliana ha ritenuto di dover procedere all’accertamento delle cause del sinistro, pervenendo al riscontro dell’esclusiva responsabilità del Comune di San Filippo del Mela, non avendo quest’ultimo fornito la prova del ricorso di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la disconnessione stradale e l’incidente
Il ricorso in Cassazione
Il Comune di San Filippo si rivolge alla Cassazione sostenendo la nullità della decisione della Corte siciliana perché non redatta dal consigliere relatore.
La doglianza non è fondata (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8389).
Il difetto di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all’ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra Giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’avvenuta ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di secondo grado nel pronunciare su una domanda (quella pretesa avanzata ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel credito degli attori) mai effettivamente proposta dalla compagnia assicuratrice avversaria.
Sotto altro profilo ancora, il ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, compromettendo il diritto di difesa del Comune, anche in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione di rivalsa esercitata dalla compagnia assicuratrice avversaria;
Anche queste censure sono infondate.
La domanda risarcitoria estesa al Comune
I Giudici di appello hanno espressamente rilevato come, alla prima udienza dinanzi al Giudice di primo grado, gli attori avessero espressamente esteso la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario della moto, anche nei confronti del Comune colpevole della disconnessione stradale.
Sempre la Corte di appello, poi, interpretando l’atto di transazione intercorso tra HDI Assicurazioni s.p.a. e gli originari attori, ha concluso che questi ultimi avessero ‘ceduto’ il proprio credito risarcitorio azionato in giudizio in favore della compagnia assicuratrice della moto.
Questo significa che l’assicurazione, una volta resasi successore a titolo particolare nel diritto controverso degli originari attori, ha regolarmente insistito nella domanda risarcitoria ritualmente proposta dagli attori nei confronti del Comune, avendo gli stessi attori a loro tempo ritualmente esteso, nei confronti di quest’ultimo, la domanda originariamente proposta nei confronti del proprietario della moto.
Il Comune avrebbe dovuto contestare l’eventuale idoneità dell’interpretazione di tale atto negoziale da parte del Giudice d’appello, evidenziando l’eventuale contrarietà di tale interpretazione ai canoni legali di ermeneutica negoziale.
Sul punto la Cassazione richiama il principio consolidato secondo cui “l’interpretazione operata dal Giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di Cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal Giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale”.
L’inammissibilità del presupposto di fatto
Detto in altri termini, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il Giudice di merito non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, invece, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Invece, il ricorrente si è limitato ad argomentare il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal Giudice d’appello del negozio transattivo oggetto d’esame (in quanto ritenuto inidoneo a provocare la successione della compagnia assicuratrice nel diritto risarcitorio originariamente vantato dagli attori), così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità.
Ergo, dall’inammissibilità della contestazione del presupposto di fatto costituito dalla transazione discende l’infondatezza delle domande volte a contestare l’avvenuta proposizione, da parte della compagnia assicuratrice, della stessa domanda risarcitoria originariamente proposta dagli attori nei confronti del Comune e l’impugnazione in appello del relativo rigetto da parte del Giudice di primo grado.
Pacifica, dunque, l’avvenuta estensione, da parte degli attori, nei confronti del Comune chiamato in causa, della domanda risarcitoria originariamente proposta nei confronti del proprietario del motociclo, viene pronunciato l’integrale rigetto del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno