Disturbo depressivo accompagnato da ansia e gravi manifestazioni psicotiche: si ha diritto all’accompagnamento?
“Disturbo depressivo grave con manifestazioni psicotiche” era quello che si leggeva nella diagnosi medica, ma secondo i giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, la donna non versava in condizioni tali da avere necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Le veniva così, revocata l’indennità di accompagnamento.
Dinanzi alla Corte di Cassazione, resisteva con controricorso l’Inps.
Con l’unico motivo di impugnazione la difesa denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ometteva di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’obiettiva inconciliabilità tra gli stati patologici diagnosticati e lo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana della ricorrente.
La decisione
Ma secondo i giudici della Cassazione, non sussiste il denunciato difetto di motivazione. Al contrario, la sentenza è sorretta da una motivazione non solo formalmente esistente, ma anche compiuta e coerente, con preciso riferimento alle risultanze istruttorie, si da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum».
La corte territoriale aveva compiutamente esaminato il quadro patologico della ricorrente, per concludere che ella fosse «capace di svolgere attività quale lavarsi da sola, andare a fare la spesa, avere cura della propria abitazione non solo in senso fisico, ma anche come capacità di intendere l’importanza e il significato degli atti stessi anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica».
Dall’altra parte, aggiungono gli Ermellini, la ricorrente dissente da tale giudizio senza tuttavia lamentare alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, posto che non può prescindersi da essa per la formulazione di una corretta diagnosi.
Detto in altri termini, secondo i giudici della Cassazione non ci sono i presupposti per riconoscere in capo alla signora ricorrente le condizioni per continuare a beneficiare dell’indennità di accompagnamento e perciò doveva ritenersi corretto il provvedimento di revoca emesso nei suoi confronti.
La redazione giuridica
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