Divieto di introdurre cani e animali di ogni specie sulle spiagge libere: l’ordinanza comunale è stata annullata dal Tar Lazio per eccesso di potere e irragionevolezza

La vicenda

In prossimità della stagione balneare, un’ordinanza comunale contenente “prescrizione sull’uso delle spiagge”), aveva posto il divieto “di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche sorvegliato e munto di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giungo per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento, i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali medesimi.
Avverso siffatto provvedimento, un’associazione a tutela degli animali, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, aveva presentato ricorso davanti al Tar Lazio per denunciare l’illegittimità dell’ordinanza in questione.

Il ricorso al Tar Lazio

Eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, queste sarebbero state le censure mosse dalla ricorrente: il comune avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, incidente inevitabilmente anche sulla libertà dei proprietari dei cani e non limitarsi ad indicare in via del tutto eventuale che tali aree avrebbero potuto essere realizzate all’interno delle spiagge date in concessione e, a discrezione dei concessionari stessi.
Detto in altri termini, per l’associazione animalista, l’ordinanza comunale, era del tutto irragionevole, dal momento che imponeva ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere e senza specificare quali cautele comportamentali fossero necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero dell’incolumità dei bagnati.
Il provvedimento era inoltre, lesivo del principio di proporzionalità, in relazione al rapporto tra esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulla sfera giuridica dei privati.
La totale assenza di motivazione del provvedimento non lasciava intendere se il divieto fosse riferibile a ragioni relative all’igiene dello stato dei luoghi o alla sicurezza per chi frequentava le spiagge.
Ebbene il ricorso è stato accolto.
Anche per i giudici amministrativi, l’ente locale avrebbe dovuto specificare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.

Il principio di proporzionalità e il divieto di accesso agli animali sulle spiagge

Il principio di proporzionalità impone alla PA di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento medesimo, onde evitare agli stessi “inutili” sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinati alla libera balneazione, risultava perciò irragionevole ed illogica, oltre che sproporzionata.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende analoghe, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa al loro accesso (Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato accolto e il provvedimento comunale annullato perché illegittimo.

La redazione giuridica

 
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