Divorzio e diritto a una quota di TFR

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Quota del TFR alla ex moglie e valutazione complessiva patrimoniale

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di divorzio, il trattamento di fine rapporto (TFR) versato in un fondo di previdenza complementare non è immediatamente disponibile e mantiene natura previdenziale. Di conseguenza, l’ex coniuge non ha diritto alla quota del TFR conferito nel fondo se il versamento è avvenuto prima della domanda di divorzio, pur potendo influire sull’assegno divorzile successivamente (Corte di Cassazione, I civile, sentenza 18 luglio 2025, n. 20132).

Il caso

Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva del 06/07/2021, dichiarava il divorzio e determinava l’assegno divorzile a favore della ex moglie nella misura di Euro 800,00, revocando l’assegnazione della casa familiare in favore di quest’ultima. Con separata ordinanza, lo stesso Tribunale decideva in merito alla richiesta di condanna dell’ex marito al pagamento del 40% del suo TFR, poiché quest’ultimo in pendenza del giudizio (nel novembre 2020) era stato collocato in pensione.

La donna impugna la sentenza non definitiva. La Corte d’appello, considerata la circostanza che l’uomo, aveva scelto di versare l’importo TFR in un fondo di previdenza complementare, aveva iniziato a percepire un contributo pensionistico maggiorato, stabiliva un incremento del 50% dell’assegno divorzile addivenendo ad Euro 1.200,00 mensili. Nel corso del giudizio veniva accertato che l’ex marito, a partire dal 01/06/1996 aveva versato nel Fondo Previdenziale una quota del TFR, facendo, poi, confluire, nello stesso Fondo, tutto l’importo residuo del TFR maturato in azienda prima dell’avvio del giudizio di divorzio. Il Tribunale di Lodi condannava comunque quest’ultimo a pagare alla donna, a titolo di quota sul trattamento di fine rapporto, la somma di Euro 98.515,00 oltre interessi.

Liquidazione o pensione integrativa?

La donna impugna anche la sentenza definitiva e la Corte d’appello ha dichiarato la non debenza delle somme sopra indicate.

Secondo i Giudici di appello da tale importo dovevano essere escluse le somme incassate in forma anticipata dal lavoratore durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, in quanto definitivamente entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto. In altre parole, il TFR ha natura retributiva, ma il TFR conferito al Fondo Previdenziale dal datore di lavoro assume natura previdenziale. Il TFR, inoltre, viene percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme erogate dal Fondo Pensionistico vengono erogate al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione.

Sulla questione la giurisprudenza ha considerato che le somme destinate a un Fondo di Previdenza Complementare non sono riconosciute come “liquidazione”, ma come pensione integrativa.

Tutto ciò premesso, la Corte rilevava che l’uomo aveva versato l’intero importo del proprio TFR nel Fondo Previdenziale, integrando la destinazione iniziale con i versamenti successivamente effettuati, contribuendo, in tal modo, a determinare la propria pensione complementare. Al raggiungimento dei requisiti per la pensione, poi, lo stesso aveva iniziato a percepire, sotto forma di rendita vitalizia, la prestazione pensionistica, che era cosa ben diversa dal trattamento di fine rapporto. La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico, per la Corte d’appello, era avvenuta in modo del tutto legittimo e sulle somme accantonate la ex moglie nulla poteva vantare.

Il parere della Cassazione

La ex moglie afferma che la Corte d’appello ha violato le norme della materia, laddove ha ritenuto che il versamento nel Fondo Previdenziale di tutto il TFR sino ad allora maturato non comportasse il percepimento dello stesso. Afferma, anche, che nelle trattative ante causam, ella aveva già anticipato la sua intenzione di chiedere la quota TFR di sua spettanza e dunque vi sarebbe stato un aggiramento degli obblighi derivanti dall’art. 12 bis L. n. 898 del 1970.

La S.C. nel vagliare la questione precisa, preliminarmente, che il TFR è regolato, per il settore privato, dall’art. 2120 c.c., prevedendosi che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, e, quindi, indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinato, “il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”. Il TFR ha natura retributiva e costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’articolo 12 bis L. n. 898 del 1970 prevede cheIl coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza“.

Alla base di tale disposizione normativa emerge la funzione centrale della spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge. Questo significa che la ratio della citata norma è quello di attuare una partecipazione, sia pure posticipata, dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile alle fortune economiche dell’altro ex coniuge, costruite insieme finché il matrimonio è durato.

Divorzio e TFR

Tuttavia, solo la percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, essendo previsto il diritto di quest’ultimo “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge”.

Tale principio, espresso da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999, è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12995 del 23/10/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13425 del 13/09/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14997 del 08/10/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 16/12/2010; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7239 del 22/03/2018; Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023).

Anche la Corte Costituzionale ha avallato tale orientamento, quando ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 29, comma 2 e 38, comma 1, Cost., nella parte in cui, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non è applicabile al caso di maturazione del diritto all’indennità nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l’emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio (Corte cost., Ordinanza n. 463 del 19/11/2002).

Ovviamente, la riscossione dell’indennità di fine rapporto (o di acconti o di anticipazioni sulla stessa) durante la convivenza matrimoniale, o in costanza di separazione, anche se non fa sorgere un diritto ai sensi dell’art. 12, può comunque incidere sulla condizione economica del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno ed anche legittimare una modifica delle condizioni della separazione.

TFR ha natura retributiva, ma il TFR conferito al Fondo Previdenziale ha natura previdenziale

Ergo, riassumendo, il rapporto di lavoro e quello previdenziale, derivante dall’adesione al Fondo, restano distinti.

Si tratta di un atto negoziale che, anche se non comporta la percezione delle corrispondenti

Venendo al caso concreto, il versamento del TFR è stato compiuto dall’uomo quando i coniugi erano ancora separati e il possibile effetto retroattivo delle statuizioni economiche conseguenti alla pronuncia di divorzio non potranno mai riguardare il periodo antecedente alla relativa domanda.

Nel caso di specie la ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’appello, a seguito dell’impugnazione della decisione non definitiva del Tribunale sulla determinazione dell’assegno divorzile, l’aumento di tale assegno nella misura del 50%, proprio in considerazione delle maggiori entrate ottenute dall’ex marito per effetto dell’erogazione della prestazione di previdenza complementare.

In conclusione, la Cassazione respinge il ricorso in applicazione del seguente principio:

“In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile”.

Avv. Emanuela Foligno

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