È stato condannato l’uomo che aveva inviato dodici messaggi via whatsapp a una dottoressa. La Cassazione ha confermato il reato di stalking

La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato condannato un uomo accusato del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. Nella specie, l’imputato aveva perseguitato la vittima, inviandole dodici messaggi via whatsapp (dodici per l’esattezza) e rivolto a quest’ultima continue telefonate.

Per la difesa si trattava di fatti privi di qualsivoglia idoneità lesiva dell’altrui integrità e soprattutto, non integranti la fattispecie penale a lui ascritta.

In verità, dopo aver ricevuto due denuncia dalla persona offesa, lo stesso era già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Secondo i giudici di merito, infatti, al di là del limitato arco temporale nel quale le condotte illecite erano state perpetrate ai danni della vittima quel che rilevava era l’intensità del loro contenuto.

In particolare, venivano in questione, due telefonate: una da parte dell’utenza dell’imputato, rimasta senza risposta, cui aveva fatto seguito la telefonata della persona offesa per capire chi fosse il suo interlocutore; un’altra effettuata da parte di soggetto rimasto non identificato, ma, secondo quanto emerso dalle indagini effettuata su ordine dello stesso, di contenuto chiaramente minaccioso.

Vi erano poi, vari sms concentrati nel tempo, ben dodici, con sei fotografie e tre video che riprendevano la persona offesa mentre si trovava presso i carabinieri per formalizzare la querela.

Sono queste – a detta dei giudici della Cassazionele gravi intrusioni alle quali la sentenza di primo grado aggiunge l’attributo della fisicità, per sottolinearne la penetrante invasione della sfera intima della persona offesa e non certo per attribuire al ricorrente condotte di carattere fisico. (Cass. sent. n. 61/2019).

E l’intensità di sviluppo dell’azione criminosa rende del tutto ragionevole il giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito, quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riferito di avere provvisoriamente pernottato in altra abitazione, sospendendo la propria attività professionale, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla presso il suo studio professionale.

Ciò integra con sicurezza l’evento di danno richiesto dalla norma.

Va, peraltro, osservato che nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014).

Senza alcun dubbio, il ricorso è stato rigettato.

Il numero dei messaggi

La questione che, nella fattispecie in esame, viene in rilievo è la seguente: dopo quanti messaggi o telefonate può dirsi integrato il delitto di stalking?

Ebbene, la Cassazione ha sempre posto in evidenza due aspetti: il numero dei messaggi, e l’arco temporale che deve essere “relativamente ampio”. Ciò vuol dire che non basta inviare un numero sufficientemente ampio di messaggi per poter essere incriminati per atti persecutori, posto che tale condotta deve essere perpetrata ai danni della vittima in un arco temporale pressoché prolungato.

Se così fosse vero, pero, si finirebbe per escludere atteggiamenti verosimilmente rientranti sotto la fattispecie penale, di rilevanza non trascurabile. Si pensi al caso di un gran numero di messaggi inviati in pochi giorni o in un sol giorno.

Cosicché in una recente sentenza la Cassazione (Cass. n. 52585/2017) ha avuto modo di affermare che perché si verifichi il reato di stalking perché si configuri il reato è pur sempre necessaria una significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al livello di molestia o disturbo ingenerato dall’attività di comunicazione di per sé, a prescindere dal suo contenuto, che non può prescindere da una dimensione temporale del fenomeno che raggiunga una certa consistenza. In una sola ora, del resto, è difficile pensare che la vittima abbia potuto subire uno stato di ansia o un timore per la propria incolumità.

Non va neppure dimenticata un altro precedente arresto giurisprudenziale, analogo al caso in esame, ove il Consiglio di Stato, ha condannato una donna per l’invio di circa 19 messaggio, nell’arco temporale di circa un mese. (Cons. Stato n. 4241/2016)

Sabrina Caporale

 

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1 commento

  1. Buongiorno , stò ricevendo insulti e volgatità indicibili dalla ex del mio fidanzato. L’ho bloccata e segnalata in whatsupp e messenger ma con altri numeri continua a molestarmi verbalmente con cose molto offensive. come posso difendermi e farla smettere? Aiutatemi è una persona molto malvagia e volgare .

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