Trattasi di un medico dipendente pubblico che aveva svolto anche attività lavorativa per istituti penitenziari, ossia svolgeva un doppio lavoro non autorizzato

La recentissima sentenza della Cassazione Civile – Sez. Lavoro (del 21.08.2018 n.20880/2018) sancisce la legittimità del licenziamento del medico per aver svolto il “ doppio lavoro ” nonostante una presumibile tolleranza da parte del datore di lavoro.

La Cassazione insiste nel dar conferma ad un orientamento già manifestato con la sentenza n. 8722 del 4.4.2017 e con la quale aveva affermato che: “nell’impiego pubblico contrattualizzato, il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precedenti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva”.

La Suprema Corte conferma, nel caso di specie, rappresentato da un medico dipendente pubblico che aveva svolto anche attività lavorativa per istituti penitenziari (quindi doppio lavoro), la legittimità dell’irrogato licenziamento per giusta causa da parte del datore lavoro, disconoscendo il valore scriminante alla disposizione relativa all’attività medica (medici incaricati, esterni ai ruoli dell’amministrazione penitenziaria) svolta nei predetti istituti e prevista dall’art. 2 della L n.740/1970. Detta scriminante nasce dal carattere particolarmente gravoso e penoso dell’attività medica svolta nelle carceri e dalla natura parasubordinata della stessa non assimilabile in alcun modo al lavoro pubblico.

Il medico licenziato aveva negli anni 2011 e 2012 percepito compensi di oltre € 100.000,00 annui per aver svolto l’incarico di medico penitenziario, senza però, aver preventivamente chiesto al datore di lavoro pubblico l’autorizzazione allo svolgimento o alla conservazione dell’altro incarico per il quale aveva tra l’altro sottoscritto la clausola dell’esclusività.

Tra l’impugnazione del licenziamento, il reclamo, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello Lavoro e la sentenza in commento della Cassazione, è stato ribadito che non vi era stata nessuna tolleranza da parte del datore di lavoro per eventuali “doppi incarichi” del medico dipendente pubblico.

Il principio affermato è il seguente: “nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l’inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare eventualmente, quale causa di decadenza dell’esercizio dell’azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perché il principio dell’affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l’inerzia possa essere interpretata dal lavoratore subordinato come rinuncia all’esercizio del potere medesimo e come valutazione in termini di liceità della condotta”.

Il ragionamento posto in essere dalla Cassazione è incentrato sul principio che il dipendente pubblico è al “servizio della Nazione” e, pertanto, il suo comportamento deve essere ispirato ai doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Ciò comporta che la cosciente violazione di detti doveri da parte del medico (dipendente pubblico) non può essere giustificata dalla colpevole inerzia del datore di lavoro che lascia inalterata la rilevanza disciplinare della condotta, legittimando così il licenziamento per giusta causa.

Inoltre, il medico avanza altri motivi di ricorso che vengono tutti rigettati dalla Corte di Cassazione anche quello relativo alla denunciata eccessività del recesso del datore di lavoro per giusta causa, essendo ben proporzionato alla violazione da parte del dipendente dell’obbligo di esclusiva.

In sostanza la riforma Brunetta (Dlgs. n. 150/2009) ha comportato un aggravio della posizione anche dei medici dipendenti pubblici che nel tempo avevano svolto il doppio lavoro.

Avv. Fabrizio Cristadoro

Leggi anche:

LA RESPONSABILITÀ COLPOSA DEL MEDICO ANESTESISTA: UN APPROFONDIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui