Commette reato di falso ideologico l’avvocato che attesta falsamente la firma dei clienti nella procura alle liti: lo ha affermato la Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 45451/2019)

La vicenda

La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata a carico di un avvocato per il reato di falsità ideologica, per avere attestato falsamente l’autenticità delle sottoscrizioni dei clienti nel mandato alle liti a lui conferito.

Per la cassazione della sentenza il legale ha proposto ricorso, denunciando da un lato, la pretesa inapplicabilità del reato contestato (articolo 481, c.p.) al caso di specie; dall’altro lato, l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 45451/2019) ha respinto il ricorso perché infondato.

La natura pubblica della procura alle liti

Pur essendosi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’orientamento secondo cui nella procura alle liti “difettano i caratteri dell’atto pubblico – e segnatamente i requisiti della provenienza da un pubblico ufficiale, dell’inerenza all’esercizio della pubblica funzione e del contributo alla formazione di un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 43737 del 27/09/2012) – nondimeno il maggiore credito di cui gli atti in esame godono, in ragione della rilevanza del servizio espletato dai soggetti che ne sono gli autori, e la loro efficacia probatoria, nonché la loro rispondenza anche a un interesse pubblico, conducono a negare l’equiparabilità degli stessi alle comuni scritture private”.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, se è vero che le stesse Sezioni Unite hanno negato la possibilità di configurare i documenti di cui al citato articolo 481 c.p., come atti pubblici, in quanto provenienti da soggetti che non esercitano una pubblica funzione o un pubblico servizio e che sono definiti “privati” dall’articolo 359 c.p., al contempo, lo stesso Supremo Collegio ha ritenuto che si tratta di scritture “rappresentative di atti aventi una particolare rilevanza pubblica”, e in quanto tali oggetto di tutela anche rispetto alle falsità ideologiche, a differenza delle scritture private in senso stretto intese (Sez. U. n. 18056 del 24/04/2002).

L’elemento soggettivo del reato

Quanto all’elemento soggettivo del reato, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto del tutto irrilevanti le osservazioni concernenti la mancata derivazione di nocumento per effetto della falsificazione, “non essendo certo questa di ostacolo alla sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice e rilevante ai fini della sussistenza di una fattispecie configurata da quest’ultima come reato di pericolo”.

In sostanza il ricorso è stato integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

Leggi anche:

PUBBLICO IMPIEGO: FURBETTO DEL CARTELLINO ASSOLTO DAL REATO DI FALSO IDEOLOGICO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui