Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore

La vicenda

La Corte di Appello di L’Aquila aveva rigettato l’impugnazione proposta da un medico contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che lo aveva ritenuto responsabile delle conseguenze patologiche di un parto non avendo adeguatamente seguito la gestante e avendo permesso il suo ricovero in struttura sanitaria non attrezzata per la terapia neonatale, pur consapevole di una precedente minaccia di aborto e della gestosi di cui era affetta la paziente.

Ebbene quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione lamentando tra gli altri motivi, la violazione delle norme civilistiche e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189, ritenendo che nel caso in esame avrebbe dovuto farsi applicazione dell’articolo 2043 c.c. trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non contrattuale o, comunque, da cd. contatto sociale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della questione attiene alla portata retroattiva o meno delle norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi e, specularmente, in quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, c.d. Legge Gelli.

«La questione della applicazione retroattiva della L. n. 189 del 2013 e della L. n. 24 del 2017 – hanno preliminarmente osservato gli Ermellini – non può essere esaminata unitariamente, in quanto occorre distinguere tra disposizioni che effettivamente pongono una questione di rapporto diacronico tra fonti (e, segnatamente, di successione di leggi nel tempo e di natura dell’intervento legislativo) e disposizioni che si collocano su un piano diverso».

Questo diverso piano riguarda, in particolare, il comma 3 della legge Balduzzi e dell’articolo 7, i commi da 1 a 3 (prima parte) che qualificano la natura della responsabilità civile della struttura sanitaria e di coloro dei quali la struttura stessa si avvale nell’adempimento della propria obbligazione (ossia del personale sanitario).

La L. n. 24 del 2017

La L. n. 24 del 2017, comma 3, prima parte, qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente“; sicché il sanitario risponde, in quest’ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale.

La L. n. 24 del 2017 ha quindi operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, per altro verso (quello del sanitario operante nell’ambito della struttura, salvo l’ipotesi residuale dell’obbligazione assunta contrattualmente da quest’ultimo), discostandosi nettamente dal “diritto vivente”, che, a far data dal 1999 (Cass. n. 589/1999), aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teorica del cd. “contatto sociale”.

Tale operazione il legislatore l’ha compiuta in base alle disposizioni del codice civile.

Non si pone pertanto una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non c’è stata la creazione di una nuova fattispecie legale astratta, ma la semplice sussunzione di “una classe di fatti” in una fattispecie già presente nell’ordinamento (quella cioè declinata dal codice civile).

I giudici della Suprema Corte hanno rilevato che esistono, dunque, plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla L. n. 189 del 2012, e in concreto dalla L. n. 24 del 2017, abbia effetti retroattivi.

Come noto, ai sensi dell’articolo 11 delle preleggi, la legge non ha effetto che per l’avvenire, per cui “la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza”. Nel caso in esame, nessuno dei due testi legislativi in parola contiene alcuna declaratoria di retroattività.

Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso” (…) (Cass. n. 16039/2016 e Cass. SU, n. 2926/1967).

Ebbene, tale principio è stato nuovamente affermato e con specifico riferimento al caso in esame, è stato aggiunto che:

“Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi “(Cassazione Sez. 3, sentenza del 04/07/2019).

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la corte d’appello di Milano. I fatti oggetto di causa per i quali era stata ritenuta la responsabilità risarcitoria del medico risalivano al 1992; non poteva pertanto farsi applicazione, sul piano del diritto sostanziale, la legge intervenuta nel 2012 (Leggi Balduzzi).

La redazione giuridica

Leggi anche:

CHANCE DI SOPRAVVIVENZA SOLO IPOTETICA DEL PAZIENTE, EREDI NON RISARCITI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui