Mancando la denuncia di malattia professionale al datore di lavoro da parte del lavoratore non può dirsi integrata la fattispecie prevista e la violazione del breve termine di cinque giorni (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 938/2021 del 27/04/2021- RG n. 713/2020)
Il datore di lavoro presenta ricorso chiedendo la revoca del provvedimento sanzionatorio e dell’ordinanza di ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro con la quale veniva sanzionata la tardiva trasmissione, oltre i cinque giorni, della denuncia di malattia professionale del dipendente.
Nello specifico, deduce il datore di lavoro ricorrente la sanzione irrogata dall’ITL è illegittima in quanto ai sensi dell’art 53 TU n.11 24/65 la denuncia deve essere fatta dal datore di lavoro, ma parte ricorrente non era più dal 30.12. 2016 il datore di lavoro del lavoratore interessato.
Si costituisce in giudizio l’ITL eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per violazione del termine di cui all’art. 22 L. 689/81 in combinato disposto con l’art. 6 D.Lgs. 150/2011 in quanto la notifica dell’ingiunzione è avvenuta il 3.1.2020, mentre il ricorso risultava iscritto a ruolo il 17 febbraio 2020 , ovverosia oltre i 30 giorni dalla notifica dell’atto opposto.
Il Tribunale, previa istruzione documentale della causa, ritiene la domanda di opposizione fondata.
Riguardo la tempestività dell’opposizione viene osservato che l’ordinanza ingiunzione veniva notificata il 3.1.2020, con termine di 30 giorni perentorio per l’opposizione ai sensi della legge 689/81.
Ebbene, il 17.2. 2020 veniva iscritto a ruolo presso la Sezione lavoro il ricorso, mentre dinanzi alla sezione civile risulta iscritta il 4.2.2020 e parte ricorrente ha provato l’accettazione e consegna nel sistema telematico di trasmissione.
Ne deriva che l’opposizione è pacificamente tempestiva in quanto rispettosa del perentorio termine di 30 giorni.
Venendo al merito della questione, il Tribunale richiama la normativa goverrnante il caso in esame.
L’art 53 DPR n. 1124/65 all’epoca dei fatti prevedeva: “(…) La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico gia’ trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. (..).. Nella denuncia debbono essere, altresi’, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale”.
Ed ancora, l’art 1 L. 689/1981 fissa il principio di legalità nella materia dell’illecito amministrativo, per cui la sanzione può essere applicata solo per i casi e i tempi previsti dal la legge.
Ciò detto, risulta infondato il motivo relativo alla condizione di non più attuale ruolo di datore di lavoro.
La norma fa riferimento al datore di lavoro, ma da intendersi come il datore in generale ossia colui che è, o è stato, per il dipendente interessato, perché esprime un dovere di collaborazione all’accertamento della malattia professionale e l’esigenza di prontamente acquisire da parte dell’inail i dati relativi alla persona del lavoratore e del contesto lavorativo.
Ergo, tale norma non può intendersi riferita solo all’attuale datore di lavoro, perché sarebbe un’interpretazione limitativa priva di logicità e coerenza con la ratio e finalità che caratterizzano l’obbligo comunicativo.
Inoltre, era onere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dimostrare il compimento della condotta integratrice della fattispecie normativa sanzionatoria e il ritardo nella denuncia.
In altri termini, l’Ispettorato doveva provare la data di trasmissione della denuncia della malattia professionale al datore da parte del lavoratore.
Al riguardo, l’ITL ha prodotto comunicazione mail dell’Inail del 3.1.2018 in cui si indicava sia il termine di trasmissione entro i cinque giorni, sia il riferimento alla malattia professionale e alla norma dell’art 53 DPR 1124/65, nonchè la necessità dell’invio in forma telematica.
La risposta della società è avvenuta oltre i cinque giorni (nell’ordinanza si afferma trasmessa solo il 1.2.2018), ancorchè nelle more non risulti una totale inerzia, ma una interlocuzione tra Inail e società datrice.
La fattispecie normativa fissa il termine di cinque giorni dalla trasmissione dalla denuncia del lavoratore al datore, ma nel caso in esame manca un presupposto fondamentale poiché non risulta che il lavoratore avesse fatto denuncia al datore di lavoro, ma solo all’Inail .
E’ l’Inail, difatti, che ha informato la società datrice della avvenuta denuncia all’istituto, ed ha richiesto i dati.
Orbene, nella materia in esame, ove vi è esercizio di potere sanzionatorio pubblico, la tassatività della fattispecie è inderogabile e il mancato rispetto è soggetto a rilevabilità anche d’ufficio.
Mancando un fatto essenziale, ovverosia la denuncia al datore di lavoro da parte del lavoratore, non può dirsi integrata la fattispecie prevista e la violazione del breve termine di cinque giorni.
Per tale ragione l’opposizione della società datrice di lavoro è fondata e viene annullata l’ordinanza ingiunzione.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In conclusione, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza ingiunzione impugnata; condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in euro 1000,00 euro, oltre accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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