La danneggiata, donna in gravidanza a termine, non veniva ristorata integralmente né del danno patrimoniale né del danno non patrimoniale inerente i postumi permanenti (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 663/2021 del 27/04/2021- RG n. 6973/2018)
La danneggiata, donna in gravidanza a termine, cita a giudizio il proprietario e l’Assicurazione del veicolo Alfa Romeo 147 chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente, la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18.01.2016, allorquando la stessa si trovava a bordo della propria autovettura Renault Clio e veniva urtata dall’Alfa Romeo che impegnava l’intersezione senza rispettare il segnale di stop e concedere la dovuta precedenza all’attrice.
In particolare, l’attrice deduce che:
- in conseguenza del sinistro era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio, ove ne veniva disposto il ricovero ed era tenuta sotto osservazione sino al 20.01.2016 con la diagnosi di ingresso: “osservazione per incidente della strada in gravida 2 para 0, preTC 1 volta a 33 sett. +4 gg. gestazionali”;
- che aveva attivato la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti della propria compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni SpA, all’esito della quale la predetta compagnia offriva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 1.965,68, di cui euro 1.500,00 per il valore commerciale del mezzo “più forfait immatricolazione (400) e spesa per euro 65,68 per revisione”, nonché la somma di euro 350,00 a titolo di danno alla salute;
- che i predetti importi erano stati trattenuti in acconto;
- che a seguito del suddetto sinistro l’attrice sviluppava un disturbo da stress post -traumatico, idoneo a integrare una invalidità permanente del 10%;
- che per tali motivi l’attrice agiva nei confronti degli odierni convenuti ai sensi dell’art. 144 CdA, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di euro 38 .145,56, dedotti gli acconti già percepiti.
- che residuavano, infatti, come ulteriormente dovute all’attrice le somme, rispettivamente, di euro 648,23 per danni materiali, di euro 36.213,33 per danno biologico (pari al 10%) e di euro 1.634,00 per spese mediche sostenute.
I convenuti non si costituiscono in giudizio e la causa viene istruita mediante CTU Medico-Legale.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che la dinamica del sinistro deve ritenersi provata e risulta allineata a quanto allegato dall’attrice.
Dalla relazione di sinistro stradale redatta dai Carabinieri risulta che “dalle informazioni assunte sul posto esclusivamente dai conducenti dei veicoli convolti nel sinistro stradale, poiché non vi era la presenza di alcun testimone, dalla posizione statica dei veicoli e dai danni rilevati dai mezzi, è emerso che il conducente del veicolo Renault Clio, veniva urtata sul lato destro dal veicolo Alfa Romeo, il quale proveniente dalla via Cellini impegnava l’intersezione con via Per Busto”.
Dal contenuto del verbale emerge che il conducente del veicolo antagonista, nell’immettersi nella careggiata percorsa dall’attrice, abbia omesso di fermarsi in corrispondenza del segnale di stop e di concedere alla stessa la dovuta precedenza, così violando l’art. 145, co. 1 -2-5 CdS.
Di talchè risulta accertata la esclusiva responsabilità Alfa Romeo 147 nella causazione del sinistro.
Venendo alla verifica dei danni lamentati, l’attrice domanda:
a) euro 1.500,00 per il valore commerciale dell’autovettura (essendo la relativa riparazione antieconomica), euro 65,68 per il costo della revisione, euro 528,98 per il costo di immatricolazione, euro 350,00 a forfait a titolo di assicurazione e bollo non goduti e spese di demolizione, euro 169,25 per il noleggio di un’autovettura sostitutiva;
b) euro 36.213,33 a titolo di danno biologico (pari a una invalidità permanente del 10% con aumento per personalizzazione del 40%);
c) euro 1.634,00 a titolo di spese mediche.
Riguardo i danni materiali, l’attrice ha lamentato l’omessa liquidazione da parte della propria compagnia assicurativa della somma di euro 350,00 a forfait per spese di assicurazione e bollo non goduti e spese di demolizione e della somma di euro 169,25 per il noleggio di un’autovettura sostitutiva, nonché la liquidazione del minor importo di euro 400,00 (in luogo di quello di euro 528,98) per spese di immatricolazione.
Per tali voci di spese manca la prova del danno inerente assicurazione e bollo non goduti oltre che per spese di demolizione, ergo la relativa domanda viene respinta.
Quanto alla somma di euro 169,25 per le spese di noleggio di un’autovettura sostitutiva, il Tribunale condivide l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni ovvero nel tempo necessario per le verifiche da parte dell’assicurazione, è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la relativa prova non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.
L’attrice ha prodotto la fattura relativa al noleggio di una autovettura sostitutiva per il periodo 04.02.2016 -09.02.2016, pertanto tale esborso sostenuto per reperire nelle more un mezzo sostitutivo è giustificato.
Riguardo la liquidazione delle spese di immatricolazione, come risulta dalla fattura prodotta in giudizio, emerge il pagamento della somma di euro 528,98, con la conseguenza che parte attrice ha diritto alla differenza non corrisposta dalla propria compagnia assicurativa, pari a euro 128,98.
In sintesi, viene riconosciuto all’attrice l’importo di euro 298,23 a titolo di risarcimento del danno materiale, detratto l’acconto già percepito.
Riguardo le lesioni fisiche patite, la CTU ha accertato:
- l’attrice ha riportato un perdurante disturbo post -traumatico da stress cronico di entità lieve in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 2 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, di giorni 20 al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 6 – 7%;
- che le spese mediche ritenute congrue ammontano a complessivi euro 963,00 , oltre all’esborso di euro 471,00 per valutazioni medico legali, rimesso alla liquidazione giudiziale”.
Il Tribunale, liquida nella misura del 6,5% il danno biologico, addivenendo all’importo di euro 9.159,00.
Respinta, invece, la personalizzazione del danno.
L’attrice non ha fornito elementi utili limitandosi ad allegare “una grave e prolungata sofferenza psicofisica patita”.
Ciò non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno maggiore rispetto all’ipotesi di invalidità media contemplata dalle Tabelle milanesi.
Difatti, ormai è pacifico che qualsiasi menomazione invalidante è per sua natura idonea a determinare un peggioramento dell’esistenza che incide negativamente sulle attività quotidiane.
L’incremento risarcitorio, ovverosia la personalizzazione, avviene quando quella specifica menomazione invalidante abbia generato delle conseguenze dannose più gravi rispetto all’ipotesi media a cui si riferisce il danno tabellare.
Riguardo il ristoro delle spese mediche, viene riconosciuta la somma di euro 963,00 per esborsi ritenuti congrui dal CTU, oltre alla somma di euro 305,00 per spese di CTP debitamente documentate.
Complessivamente, i convenuti devono corrispondere all’attrice la somma complessiva di euro 10.375,23 (di cui euro 8.809,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.566,23 a titolo di danno patrimoniale), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Busto Arsizio, dichiara la responsabilità esclusiva del veicolo Alfa Romeo 147 nella causazione del sinistro; condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 10.375,23 ; condanna i convenuti, in solido, alla refusione in favore dell’attrice delle spese di lite liquidate in euro 4.553,00, oltre accessori; pone le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido.
Avv. Emanuela Foligno
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