L’efficacia riflessa del giudicato della sentenza straniera sul rapporto di lavoro

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Importante novità affrontata dalla Cassazione: il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, possiede una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 20 gennaio 2025, n. 1328).

Il caso

La Corte di Napoli (sent. 11/7/2018) ha confermato il rigetto della domanda svolta dal lavoratore, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e dell’omissione contributiva perpetrata in suo danno nel periodo in cui egli aveva prestato servizio negli Stati Uniti d’America, alle dipendenze di un’impresa controllata dalla datrice.

La Corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha innanzitutto dato atto che, a seguito di un giudizio intentato dall’appellante avanti al Tribunale Distrettuale di New York, la società (interamente partecipata da Breda Costruzioni Ferroviarie s.p.a.) era stata condannata a risarcirgli i danni per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi, ha ritenuto che il giudicato formatosi su tale pronuncia (automaticamente riconoscibile in Italia giusta le previsioni di cui all’art. 64, l. n. 218/1995) presupponeva necessariamente l’accertamento in capo alla società italiana della qualità di datore di lavoro e, logicamente, che la controllante Breda Costruzioni Ferroviarie s.p.a. non potesse esserlo per il medesimo periodo.

Il lavoratore si rivolge alla Corte di Cassazione che rigetta in toto. Lamenta l’efficacia del giudicato americano nel presente giudizio, in cui invece egli aveva chiesto ad Ansaldobreda s.p.a., previo accertamento di un rapporto di lavoro dissimulato da quello alle dipendenze di BTI, di tenerlo indenne dai danni derivanti dalla precorsa omissione contributiva.
Secondo il lavoratore, il giudicato del Tribunale statunitense vincolerebbe soltanto il datore di lavoro fittizio (cioè la partecipata statunitense), non anche l’odierna controricorrente, che a quel giudizio era rimasta estranea in conseguenza dell’avvenuta estromissione, e inoltre concerneva la titolarità passiva del rapporto a fini risarcitori, venendo al contrario in rilievo, nel presente giudizio, la titolarità passiva ai fini del rispetto degli obblighi previdenziali.

L’efficacia del giudicato americano nel giudizio

Ebbene, la Cassazione sottolinea il principio secondo cui il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, possiede una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio (cfr., in tal senso, già Cass. n. 1237 del 1963; tra le più recenti, nello stesso senso, Cass. nn. 5377 e 29301 del 2023).

Ciò sottolineato, la relazione di dipendenza, o subordinazione, andrebbe intesa in senso strettamente giuridico, ossia in presenza di una fattispecie costitutiva di un diritto che includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che è stata oggetto di un precedente giudizio inter alios passato in giudicato, di talché, in difetto di una siffatta relazione, il terzo non solo non potrebbe essere pregiudicato dal giudicato inter alios, ma nemmeno potrebbe porlo a fondamento di una sua propria pretesa (tra le numerose viene citata Cass. 24558 del 2015).

L’efficacia riflessa della sentenza straniera

Ad esempio la sentenza della Cassazione 2137/2014 ha ammesso che l’INPS, pur non essendo stato parte della controversia con cui un lavoratore aveva chiesto nei confronti del datore di lavoro di dichiararsi l’illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, potesse nondimeno avvalersi del giudicato che aveva accertato tale illegittimità per richiedere al datore di lavoro i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente spettanti ai lavoratori.

A tale orientamento, la Suprema Corte intende dare continuità.

L’azione proposta con il presente giudizio sorge dalla previsione degli artt. 2115 e 2116 c.c., ed essendo la qualità di datore di lavoro un presupposto indefettibile dell’azione, deve coerentemente ritenersi che chi sia chiamato in giudizio a rispondere in tale qualità dei danni patiti ex art. 2116 c.c. da colui che si proclama suo dipendente, possa legittimamente opporgli il giudicato formatosi in un altro giudizio che abbia positivamente accertato che, per quel medesimo periodo e con riguardo alla medesima prestazione, il suo datore di lavoro è stato un terzo, s’intende ove di quel giudizio il lavoratore (così come il terzo) sia stato parte.

Allora, applicando questi principi alla vicenda concreta, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che l’odierna controricorrente, pur non essendo stata parte del processo svoltosi negli Stati Uniti, e culminato nella sentenza con cui la sua controllata BTI è stata condannata a risarcire all’odierno ricorrente i danni patiti per l’illegittimo licenziamento, potesse opporgli il giudicato circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo a BTI.

La condanna americana

La condanna americana, infatti, presuppone l’accertamento che l’odierno ricorrente lavorò effettivamente alle dipendenze di BTI dal 1981 al 2004 e, trattandosi di accertamento ovviamente incompatibile con quello secondo cui, nel medesimo periodo e per la medesima prestazione, datore di lavoro sarebbe stata invece l’odierna controricorrente, affatto legittimamente quest’ultima se ne è avvalsa, eccependo il giudicato nel presente giudizio.

Il ricorso, pertanto, viene rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni affrontate.

Avv. Emanuela Foligno

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