Una vicenda giudiziaria lunga e complessa, segnata da due rinvii in Cassazione, in cui gli eredi di una vittima di infortunio sul lavoro si sono visti inizialmente negare il risarcimento per il mancato riconoscimento del legame familiare. Solo dopo oltre due decenni, la giustizia ha finalmente accertato la loro qualità di congiunti ed eredi, condannando il datore di lavoro al risarcimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 maggio 2025, n. 14189).
Il legame familiare non riconosciuto
I congiunti della vittima si rivolgono al Tribunale di Ancona per il decesso del familiare avvenuto il 21/11/2000 a seguito di infortunio sul lavoro subito il 10 ottobre 2000, e chiedono che il datore di lavoro venga condannato a risarcire loro i danni patrimoniali e non patrimoniali. Espongono che vi era stato processo penale nei confronti del titolare della ditta, ove essi si erano costituiti parti civili.
Il Tribunale penale di Ancona condanna il titolare della Ditta per omicidio colposo e lo condanna a risarcire i danni alle parti civili.
Il soccombente propone appello e la Corte penale d’appello di Ancona lo rigetta. Il condannato ricorre per Cassazione e il Giudice di legittimità penale, con sentenza n. 1512/2009, rigetta l’impugnazione quanto al profilo penale, ma annulla le statuizioni civili, rinviando al Giudice civile competente.
I parenti della vittima, però, avevano chiamato il datore, appunto, davanti al Tribunale civile di Ancona che con sentenza del 22 giugno 2020, rigetta la loro domanda, ritenendo non provata la qualità di congiunti del de cuius e di aventi diritto al risarcimento.
La Corte civile d’appello di Ancona (sentenza n. 953/2023) riconosce invece provato il rapporto dei parenti con il de cuius, essendone moglie e figli ed eredi per l’accettazione tacita, e condanna il datore di lavoro a risarcire i danni.
Il datore di lavoro soccombente si rivolge alla Suprema Corte che rigetta in toto le sue argomentazioni.
L’intervento della Cassazione
Secondo il soccombente, la Corte di appello “nel cassare la sentenza penale di appello… quanto alle statuizioni civili ha osservato che i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare… i rilievi critici sollevati dalla difesa… in ordine alla legittimazione sostanziale, ed in alcuni casi anche processuale, dei vari soggetti accreditati come parti civili“. Esame, questo, che “doveva essere rimesso al Giudice di rinvio competente per valore in grado di appello.
Al riguardo la Corte di appello ha osservato:
“Le sollevate eccezioni muovono dal presupposto dell’intervenuta riassunzione da parte degli odierni appellanti… ai sensi dell’art. 622 c.p.p. Gli appellanti, nel replicare con la memoria ex art. 183 c.p.c., hanno espressamente affermato di avere introdotto un nuovo ed autonomo giudizio dinanzi al Giudice di primo grado rispetto… all’azione civile esercitata in sede penale, definita dalla Suprema Corte con annullamento delle statuizioni civili e, dunque, di carattere processuale e non inerente il merito” del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Oppone il ricorrente che le parti devono osservare il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza di legittimità per introduzione del giudizio di rinvio. Pertanto, nel caso in esame, la domanda degli avversari sarebbe inammissibile per tardività.
Sempre secondo il ricorrente sarebbe tardiva la allegazione inerente la qualità di congiunti con la vittima, ergo la Corte di secondo grado si sarebbe pronunziata in ultrapetizione. Ed ancora, la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi del danno differenziale.
Ebbene, è evidente che tutte le argomentazioni svolte sono dirette ad una modifica dell’accertamento fattuale, e quindi sono inammissibili.
Sul punto del danno differenziale viene invocato il precedente Cass. 17967/2021 che, al contrario di quanto asserisce il ricorrente, in realtà insegna che occorre defalcare il danno patrimoniale (“… è necessario distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail…”).
Per il resto, tutte le doglianze espresse non fronteggiano specificamente quanto dichiarato dal Giudice d’appello in sentenza, per cui rimangono ad un livello generico ed apodittico.
In conclusione, il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






