Dona i beni dopo la condanna al risarcimento, la Cassazione blocca tutto

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Dopo la condanna per omicidio colposo, il datore di lavoro dona tutti i beni a moglie, figlio e società. Ma la Cassazione conferma: revocatoria valida, niente scorciatoie per sfuggire alla condanna al risarcimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16366).

La condanna al risarcimento per decesso del dipendente

Il datore di lavoro, condannato in via definitiva per omicidio colposo per il decesso del suo dipendente causato da infortunio sul lavoro, si spoglia di tutti i beni immobili di sua proprietà, donandoli al figlio, alla moglie e a una società per sfuggire alla condanna al risarcimento.

Gli eredi del dipendente defunto (moglie e due figli, di cui una minore) propongono domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. che il Tribunale di Taranto accoglie (sentenza n. 1024/2020), decisione integralmente confermata poi dalla Corte d’Appello di Lecce (sentenza n. 270/2022).

I beneficiari della donazione propongono ricorso alla Corte di Cassazione.

Lamentano che la Corte di appello, dopo avere dapprima affermato che “nel merito l’appello appare fondato” e che, in relazione al conferimento di un immobile alla società “la motivazione fondante l’accoglimento della domanda di inefficacia di detto verbale di conferimento… si è rivelata non corretta, perviene successivamente a rigettare l’appello. Lamentano, inoltre, che nel confermare la sentenza di prime cure, i Giudici di secondo grado hanno pronunciato su una questione – quella del trasferimento della quota societaria alla moglie – che non era stata sollevata da nessuna delle parti.

Il giudizio della Cassazione

Le censure sono infondate e la Suprema Corte rigetta in toto.

Innanzitutto i ricorrenti censurano solo una parte della motivazione, laddove è affermato che “nel merito l’appello appare fondato”, e trascurano la complessiva lettura della decisione dalla quale emerge che, mentre la suddetta statuizione è frutto di errore materiale, la Corte di merito è pervenuta effettivamente a rigettare l’appello sul rilievo per cui, dopo il conferimento di un immobile a favore della società era stata trasferita la quota del 95,1% alla moglie,per cui verosimilmente può ritenersi ciò che il conferimento nella società a vantaggio della quota del donante fosse preordinato al trasferimento della sua quota a favore della predetta, così concretizzandosi la lesione della garanzia patrimoniale in danno degli attori e la consapevolezza di tale lesione, posto che lo stesso è successivo al sorgere del credito” .

Orbene, il potere-dovere del Giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Ciò significa che il vizio di ultra o extra petizione sussiste quando, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), venga emesso un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure venga attribuito, o negato, un bene diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (v. Cass., 10/1/2025, n. 644; Cass., 21/03/2019, n. 8048).

Infondate doglianze di contraddittorietà della sentenza

A mente del principio di cui al paragrafo che precede, viene rilevato che i ricorrenti non deducono correttamente il vizio di ultrapetizione, e trascurano la globale motivazione della sentenza di secondo grado, da cui emerge la pronuncia sulla domanda di revocatoria ( di inefficacia dei trasferimenti immobiliari indicati in atti ), all’esito dell’operata valutazione delle risultanze probatorie. La motivazione resa è congrua ed esente da vizi logico-giuridici.

Vengono riproposte, in sostanza, le infondate doglianze di contraddittorietà della sentenza, ciò detto la S.C. procede alla correzione della sentenza laddove risulta affermato che, sulla base della visura camerale, “verosimilmente” il conferimento degli immobili alla società, di cui l’odierno ricorrente era socio di maggioranza, fosse in qualche modo preordinato a sottrarre la garanzia patrimoniale in danno dei presunti creditori.

I Giudici di appello hanno svolto un ragionamento di diritto che si riconduce al ragionamento presuntivo, in base al quale “In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’id quod plerumque accidit“.

Presunzioni semplici e libertà di valutazione

La Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto fare riferimento non già ad un giudizio di verosimiglianza, bensì di ragionevole probabilità (in questo senso viene corretta la decisione di secondo grado).

In conclusione, il Giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, non è tenuto a spiegare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante e può ricorrere, motivando sull’esistenza dei relativi presupposti, alle presunzioni semplici ex art. 2729 cc, in quanto anche le presunzioni semplici sono “prova” e non vi è, salvo la cd. “prova legale”, una gerarchia tra le diverse e relative fonti.

Avv. Emanuela Foligno

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