Infondato il ricorso di un cittadino contro la decisione dei Giudici di merito di respingere la sua domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto
La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS. E’ il principio ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 9230/2021.
Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un cittadino che si era visto respingere in sede di merito la domanda volta a conseguire la rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, ex art. 13, I. n. 257/1992.
L’uomo, nel ricorrere davanti alla Suprema Corte, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 7, I. n. 533/1973, in relazione all’art. 13, I. n. 257/1992, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, per avere la Corte di merito ritenuto l’improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione all’INPS della preventiva domanda amministrativa, reputando irrilevante la domanda amministrativa da lui previamente proposta all’INAIL.
I Giudici del palazzaccio hanno ritenuto infondata la doglianza proposta chiarendo altresì che, al fine di evitare l’improponibilità della domanda giudiziale, non rileva la circostanza dell’avvenuta presentazione della domanda all’INAIL, stante la diversità funzionale di tale adempimento, volto esclusivamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto, rispetto all’onere di presentazione della domanda amministrativa all’INPS, che è preordinato al sorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi.
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