Se un difetto estetico crea disagio alla figlia adolescente, gli esborsi per l’estetista possono essere divisi tra gli ex coniugi? Ecco il parere della Cassazione.

Le spese dell’ estetista per la figlia possono essere considerate un esborso suddivisibile tra ex coniugi?

A questo riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 5490/2018, fornendo delle precisazioni importanti.

Per i giudici, infatti, devono considerarsi spese straordinarie, che andranno divise tra i genitori, quelle sostenute per i trattamenti estetici richiesti dalla figlia. Specie se questi sono volti a eliminare un difetto che imbarazza la giovane.

Oltre questo, vanno suddivise anche quelle per l’iscrizione della ragazza a una scuola privata con orari più compatibili con quelli dell’affidatario.

L’altro genitore, dunque, non potrà sottrarsi al pagamento della sua quota riguardante l’ estetista per la figlia. A meno di non esprimere un tempestivo e valido dissenso oppure dimostrando la futilità delle spese.

La Cassazione ha infatti respinto il ricorso del padre della ragazza, convenuto dalla ex innanzi al Tribunale affinché venisse condannato al rimborso della metà delle spese straordinarie, poste a suo carico. Tali spese, stabilite nella misura del 50%, erano state da lei affrontate nell’interesse della minorenne, nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con l’uomo.

La domanda è stata accolta dalla Corte d’Appello. Questa ha condannato il padre a corrispondere alla donna oltre cinquemila euro.

Infatti, per il giudice a quo, una volta acclarata la necessità dell’intervento estetico e il suo carattere straordinario, la mancanza di un “previo concerto” tra i genitori non avrebbe impedito la proposizione dell’azione di regresso da parte del genitore anticipante.

E non è tutto.

Secondo il giudice di appello, l’uomo non aveva neppure in alcun modo comprovato l’ipotetica inutilità delle spese in questione.

Infatti, si era limitato a una generica contestazione al riguardo.

In Cassazione, l’uomo ha sottolineato la circostanza che non vi fosse mai stata alcuna concertazione con la ex delle spese ritenute straordinarie, sostenute nell’interesse della figlia.

Tuttavia, i giudici hanno confermato come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l’altro sulle spese straordinarie quando si tratta del “maggiore interesse” del figlio.

Di conseguenza, sussiste un obbligo di rimborso a carico del coniuge non affidatario. E ciò vale qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Nel caso di specie, il padre aveva contestato le spese straordinarie. Tuttavia, per liberarsi dell’onere a suo carico avrebbe dovuto comprovarne la futilità.

Non viene accolta neppure la doglianza con cui il ricorrente censura il fatto che siano state considerate spese straordinarie quelle dell’ estetista per la figlia poiché non supportati da nessuna prescrizione medica.

Gli Ermellini hanno ricordato che, quanto al mantenimento della prole, vanno intese come spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

Nel caso di specie, la valutazione della Corte d’Appello, ha accertato che si trattava di spese per trattamenti necessari. Accanto a ciò, vi erano le spese per l’iscrizione in una scuola privata. Gli orari di tale scuola si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenza lavorative del genitore affidatario.

In conclusione, per la Cassazione si tratta di esborsi non prevedibili. Questo poiché sono sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre.

Pertanto, una volta che il giudice di merito ne abbia accertato la natura di spese straordinarie e utili alla figlia, quest’ultimo è da considerarsi obbligato a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza. A meno che, ovviamente, non dimostri un valido e tempestivo dissenso a riguardo.

 

 

 

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