Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti deve distinguersi tra età pensionabile ed età massima lavorativa, entità non coincidenti in quanto nell’attuale ordinamento l’età massima lavorativa, più elevata, corrisponde all’età pensionabile stabilita per i lavoratori dell’altro sesso
Ad essere coinvolta nella vicenda in esame era una dipendente di un’azienda italiana che, dopo essere stata licenziata chiedeva di essere reintegrata sul posto di lavoro (ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970). Nella specie, il provvedimento di recesso era stato impugnato sul presupposto che all’epoca dei fatti, ella non aveva compiuto i 65 anni di età anagrafica, avendo maturato semmai il diritto alla pensione anticipata di anzianità.
In primo grado la domanda veniva accolta con il riconoscimento del diritto ad essere reintegrata sul posto di lavoro.
Il decisum si fondava sull’assunto che, ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, la facoltà di recesso ad nutum del datore di lavoro opera nei confronti della lavoratrice che gode o possa godere della pensione di vecchiaia, mentre nella specie la ricorrente fruiva di pensione di anzianità anticipata L. n. 335 del 1995, ex art. 1, comma 27, lett. b, ed alla data del licenziamento non aveva ancora compiuto i 65 anni corrispondenti all’età pensionabile dell’uomo, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti.
Parimenti accadeva in appello, dove i giudici della Corte distrettuale di Napoli confermavano la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ricorreva l’azienda datrice di lavoro, facendo valere, al contrario, la legittimità del licenziamento. “Deve ritenersi legittimo – dichiarava – il licenziamento ad nutum intimato dall’azienda alla lavoratrice ultrasessantenne, titolare di pensione di anzianità, da considerare equiparabile a quella di vecchiaia, al momento del compimento dei 60 anni”.
La decisione della Cassazione
Ed invero, secondo i giudici della Cassazione la tesi non può essere condivisa.
A tal proposito, chiariscono che la forma di pensionamento anticipato di cui aveva fruito la lavoratrice era inidonea a derogare alla regola generale non essendo equivalente a quella di vecchiaia in quanto la sua acquisizione non è dipesa da elementi analoghi a quelli previsti per la pensione di vecchiaia e questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’esclusione della tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia (cfr. Cass. n. 11104 del 1997; conf. Cass. n. 6537 del 2014).
Quanto all’età, secondo la Cassazione i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6535 del 2003; conf. Cass. n. 13045 del 2006) secondo cui, per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, premesso che, in base al combinato disposto delle disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo (L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, comma 1, come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 498 del 27 aprile 1988, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 11) deve distinguersi tra età pensionabile ed età massima lavorativa, entità non coincidenti in quanto nell’ordinamento l’età massima lavorativa, più elevata, corrisponde all’età pensionabile stabilita per i lavoratori dell’altro sesso, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale (ricorrendo di questa le condizioni di legge) deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, non hanno ancora conseguito quella massima lavorativa, con la conseguenza che alle stesse compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile e fino al giorno del raggiungimento dell’età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l’ulteriore conseguenza che a quest’ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso ad nutum nell’arco di tempo indicato.
Nello stesso senso si è espressa la Cass. n. 12640 del 2004 ove si è affermato che : “premesso che i precetti costituzionali non consentono di regolare l’età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto riguarda il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungerlo, mentre non contrasta con alcun precetto costituzionale la previsione, per le donne, di un limite di età inferiore per il conseguimento della pensione di vecchiaia (età pensionabile), il combinato disposto della L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 1, e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 – dal quale si desume la norma secondo cui sia i lavoratori che le lavoratrici, ferme restando l’identica età lavorativa (originariamente prevista in 62 anni e poi elevata a 65 anni) e la diversa età pensionabile, sono licenziabili ad nutum ove abbiano consentito o abbiano richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia – non contrasta con i suindicati precetti costituzionali giacché risultano esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro, e conseguentemente dal mantenimento della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, sia i lavoratori che le lavoratici che già godono di pensione di vecchiaia senza alcuna distinzione in ordine alla diversa età lavorativa“.
Pertanto i motivi del ricorso principale non meritano accoglimento.
La redazione giuridica
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