È sempre necessario parametrare il contributo di mantenimento dei figli alle reali capacità economiche del genitore

Lo ha confermato la Cassazione (sent. n. 3684/2016), chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una ex moglie che chiedeva di accertare le reali capacità economiche del marito al fine di determinate l’assegno di mantenimento per il proprio figlio.

Il Tribunale di Macerata, con propria sentenza, aveva accolto il ricorso di una donna diretto ad ottenere l’imposizione all’ex marito di un assegno mensile di mantenimento del figlio determinato in 4.000 euro mensili.

In secondo grado, la Corte di appello di Ancona aveva ridotto l’assegno a 2.000 euro mensili accogliendo parzialmente l’appello del convenuto, il quale decideva, pertanto, di ricorrere per cassazione.

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex coniuge confermando l’accertamento nel merito effettuato dalla corte territoriale, nella specie in relazione all’esame dei redditi documentati (dichiarazione dei redditi) in giudizio e smentiti dal raffronto con il tenore di vita, con le consistenze patrimoniali e finanziarie accertate nel corso del giudizio nonché con l’attività svolta dal ricorrente.

Ebbene da quanto emerso nel giudizio non vi erano dubbi: le disponibilità economiche del genitore erano ben più ampie di quelle dichiarate nella denuncia dei redditi.

Cosicché veniva confermata la rideterminazione, operata in sede di appello, di 2000 euro da corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.

La Cassazione ricorda infatti che è sempre necessario parametrare siffatto contributo alle effettive e reali capacità economiche del genitore.

Il principio non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità e spesso richiamato nelle sentenze dei tribunali. Ebbene, siffatta previsione valorizza del resto il ruolo dei genitori e ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione e contributo (personale oltre che materiale) alla loro crescita.

Ebbene, la somma individuata dai giudici di secondo grado, a parer degli Ermellini doveva ritenersi adeguata e al tempo stesso idonea a garantire al minore un tenore di vita congruo alle potenzialità economiche dei genitori.

La redazione giuridica

 

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