La Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza in merito all’evasione dagli arresti domiciliari in presenza di particolari circostanze

È contemplata l’assoluzione per tenuità del fatto in caso di evasione dagli arresti domiciliari? Su tale questione si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26867 del 29 maggio 2017, occupandosi di un caso di evasione dagli arresti domiciliari (art. art. 385 del c.p. cod. pen.).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Catania aveva assolto un imputato dal reato di evasione dagli arresti domiciliari, che gli era stato contestato per essersi allontanato senza autorizzazione dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, seppur in pigiama e restando, comunque, nelle vicinanze.
Secondo i giudici, in particolare, la condotta dell’imputato non era punibile in considerazione della “particolare tenuità del fatto” (art. 131 bis c.p.).
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, però, ha ritenuto ingiusta la decisione e si è così rivolto alla Corte di Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento.
Il Procuratore ricorrente ha sostenuto che il Tribunale di Catania, nell’assolvere l’imputato, non stava tenendo in considerazione il fatto che si trattava di un “comportamento abituale” dell’imputato, peraltro già colpevole in passato di evasione e condannato per lo stesso reato.
Secondo il ricorrente, infatti, se è vero che l’allontanarsi in pigiama dal luogo degli arresti domiciliari restando nei pressi dell’abitazione poteva effettivamente indurre a considerare la particolare tenuità del fatto, allo stesso tempo non si poteva non considerare tale “particolare tenuità”, nel caso di specie, doveva essere esclusa, soprattutto alla luce dei precedenti penali dell’imputato sopracitati.
In virtù di ciò, il ricorrente sosteneva che, dinanzi – al numero di precedenti penali dell’imputato, oltre che e del breve lasso di tempo che era intercorso tra l’ultima condanna e l’episodio di evasione dagli arresti domiciliari – non si poteva escludere un comportamento abituale del soggetto in questione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso del Procuratore infondato, rigettandolo.
Secondo i giudici, infatti, “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta”.
Il giudice, in particolare, dovrà tener conto “delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.
In tal senso, infatti, si erano espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016.
Ebbene, secondo la Cassazione nel caso di specie il Tribunale aveva del tutto logicamente evidenziato che “la minima offensività del fatto” era “desumibile dalle concrete modalità delle condotta, atteso che l’imputato era stato colto in pigiama nell’atto di gettare la immondizia nei pressi della propria abitazione”.
Di conseguenza, poiché il Tribunale, nell’assolvere l’imputato, aveva dato corretta applicazione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, la Corte ha motivato così il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.
 
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