E’ un tema ostico per tanti CTU non medico legali quello del c.d. evento avverso o complicanza. La Cassazione ha già fatto il punto, ma nulla sembra mutato.

Purtroppo non è una fissazione del sottoscritto quello dell’evento avverso o della c.d. complicanza, ma una triste realtà quasi “omnipresente” nelle relazioni medico legale che si leggono nelle cause giudiziarie.

Ma come si risolve il dilemma della colposità dell’evento avverso? O meglio, quale metodo razionale esiste per la sua valutazione?

Sulle pagine di questo giornale abbiamo già pubblicato una perizia eccellente da questo punto di vista e anche commentato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza Rossetti), ma sembra che non sia valso a nulla:

  • per i ctu medico legali qualcosa è cambiato in termini di chiarezza di concetti;
  • per i ctu non medico legali sembra che nulla si sia detto su questo fronte.

La rilevanza di tale concetto (evento avverso o complicanza) ha ripercussioni di non poco conto sulle sentenze dei giudici (soprattutto di prime cure) che spesso si “abbandonano” sulle conclusioni del proprio consulente senza tanto ragionarci sopra.

Determinare l’eziologia dell’ evento avverso è di fondamentale importanza per i seguenti aspetti giuridici:

  • eziologia ignota: non colpa
  • eziologia incerta: possibile non colpa (sic!)
  • eziologia nota in concreto: colpa sanitaria se eziologia è riferibile all’operato dei sanitari (da valutarsi secondo il concetto “dell’inadempimento in astratto adeguato a produrre il danno)

Si punta il dito sul concetto di evento avverso, colposo o non, perchè la recente giurisprudenza di Cassazione sta prendendo una nuova e brutta piega che certamente sarà oggetto di una prossima pronuncia delle Sezioni Unite o del Legislatore.

Perché queste perplessità?

Approfondiremo questa parte nelle prossime settimane commentando delle sentenze di merito, ma qui si vuole dare uno spunto.

Si nota una tendenza dei giudici di merito a confondere le cause ignote con le cause incerte e, di conseguenza, rigettare le domande per mancanza di nesso causale tra inadempimento sanitario e danno lamentato.

Il tutto, secondo il modesto parere del sottoscritto, perchè si sta tendendo a far diventare extracontrattuale anche il rapporto tra struttura e paziente, “fingendo” di dimenticare il vero significato del concetto “astratto” quando si ci riferisce al nesso di causa tra inadempimento sanitario (o errato adempimento) e il danno conseguenza.

Questi sono spunti che dovrebbero richiamare all’attenzione i consulenti tecnici (soprattutto gli specialisti medico legali) perchè le sentenze che i giudici partoriscono si fondano sulle conclusioni o sulle considerazioni (spesso solo statistiche) dei propri ausiliari medici i quali, dunque, decidono in concreto le sorti di una causa in quanto forniscono la prova o meno dei fatti.

La giustizia è un piatto amaro o dolce, a seconda di come viene gestita, e può essere servita a tutti (compreso i ctu e ctp), per cui si reclama attenzione, professionalità, moralità di tutti gli attori di un contenzioso giudiziario.

Carmelo dr. Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

Leggi anche:

COMPLICANZE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ MEDICA: UN PASSO INDIETRO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui