Per il Tribunale di Roma l’età e il livello di istruzione della donna le consentono di ricercare un’occupazione almeno equivalente a quella lasciata dopo la nascita del figlio
Se l’ex moglie è assegnataria della casa familiare e le sue condizioni le consentono di trovare un’occupazione equivalente a quella che ricopriva prima di licenziarsi per diventare casalinga, non le è dovuto alcun mantenimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5126/2017, pronunciandosi in relazione alla situazione patrimoniale di una coppia separata.
Nel caso esaminato, la donna, quarantenne laureata, aveva ottenuto il godimento della ex casa coniugale, un ampio e prestigioso appartamento ubicato in una zona residenziale della città.
Se da un lato il Giudice ha ritenuto che le ingenti spese correlate all’appartamento (bollette e spese condominiali) fossero di competenza dell’ex marito, in virtù della condizione monoreddito della famiglia e della necessità di garantire il buon tenore di vita goduto anche dai figli in costanza di matrimonio, per altro verso il Tribunale ha ritenuto che l’immobile assegnato alla ex moglie avesse un valore economico che non poteva essere trascurato.
Pertanto, la donna non si è vista riconoscere alcun diritto al mantenimento, sia perché essendo a sua volta proprietaria di un immobile poteva percepire un canone di locazione a integrazione delle proprie entrate, sia perché la sua età e la sua istruzione risultavano tali da consentirle la ricerca di un’occupazione ‘almeno equivalente’ a quella che aveva lasciato alla nascita del figlio per dedicarsi alla casa e alla famiglia; una decisione che peraltro non era stata condivisa dal coniuge.
Infine, il Giudice nella propria decisione, ha tenuto in considerazione anche gli aiuti in denaro provenienti dal genitore del coniuge, una risorsa che rappresenta infatti uno stabile apporto economico alla vita familiare.