Farmaci dimagranti senza visita medica, la Cassazione dice no all’assoluzione nonostante la prescrizione

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Farmaci dimagranti senza visita medica: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del medico e consolida il principio Tettamanti — la prescrizione prevale sempre sul dubbio di colpevolezza, salvo prova ictu oculi dell’innocenza

Con sentenza depositata il 26 maggio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico già destinatario di sentenza di non doversi procedere per prescrizione in entrambi i gradi di merito, relativamente a reati di falso ideologico (art. 481 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e illecita prescrizione e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 83 D.P.R. 309/1990). La pronuncia si segnala per la puntuale applicazione — e chiarificazione — del principio sancito dalle Sezioni Unite Tettamanti in ordine ai rapporti tra cause estintive del reato e proscioglimento nel merito (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 26 maggio 2026, n. 18914).

Il fatto

Il medico era accusato di aver prescritto ai propri pazienti farmaci dimagranti contenenti fendimetrazina e clorazepato — sostanze con effetto psicotropo — senza eseguire le necessarie visite mediche, ricevendo le richieste via telefono o fax, con i pazienti che si limitavano ad autocertificare il proprio peso. La prescrizione avveniva in assenza di qualsiasi valutazione

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