Tizio, in violazione del codice della strada, cagionava la morte di Caio: la condotta risaliva al 20.01.2016, mentre l’evento morte si verificava il 28.08.2016.: favor rei o no?
Merita attenzione la recentissima ordinanza pronunciata dalle Sezioni Unite Penali (n° 21286/2018), all’udienza celebrata il 19 luglio 2018, avente ad oggetto il seguente quesito giuridico: «se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell’evento».
Ecco il caso analizzato dal Collegio di Legittimità.
Tizio, in violazione della normativa dettata in tema di circolazione stradale, cagionava la morte di Caio. In particolare, la condotta risaliva al 20 gennaio 2016, mentre l’evento morte si verificava il 28 agosto 2016.
Ebbene, nell’arco temporale intercorrente tra la condotta e l’evento, entrava in vigore all’interno del nostro codice penale, il reato di omicidio stradale, previsto e punito dall’art. 589 bis c.p., introdotto dalla Legge n° 41 del 23 marzo 2016, che ha previsto tra l’altro un drastico aumento delle pene rispetto alla precedente disciplina.
Orbene, ci si è trovati nella situazione in cui la condotta (20 gennaio 2016) e l’evento (morte, 28 agosto 2016) si sono verificati in due momenti storici diversi. E dunque sotto la vigenza di due norme differenti.
Invero, l’imputazione ascritta in rubrica a Tizio alla data del 20 gennaio 2016 era quella p. e p. dall’art. 589 co. 2 c.p., mentre quella contestatagli alla data del 28 agosto 2016 era quella p. e p. dall’art. 589 bis c.p..
Ebbene, dal raffronto tra i due delitti si evince per tabulas che la pena meno severa e dunque la norma più favorevole al reo (appunto, favor rei) è quella di cui all’art. 589 co. 2 c.p..
Pertanto, nel caso di specie, quale norma troverà concreta applicazione?
Le Sezioni Unite Penali, in ossequio appunto al Principio del favor rei, hanno fornito la seguente soluzione: «trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta», posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole.
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame, ai fini appunto della affermazione della penale responsabilità di Tizio e conseguentemente del trattamento sanzionatorio, alla stregua del consolidato Principio di diritto del favor rei, troverà concreta applicazione la disciplina normativa vigente al momento della condotta e dunque alla data del 20 gennaio 2016.
Ergo, ai fini del computo della pena, si terrà conto dei limiti edittali specificamente individuati nell’art. 589 co. 2 c.p..
Ad avviso di chi scrive, questa pronuncia appare in piena sintonia con i principi di diritto penale sostanziale, e, naturalmente, restiamo in attesa di leggere l’ordinanza completa.
Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)
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