Figli allontanati dalle madri…l’ingiustizia continua

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Continua la battaglia della giovane donna, madre del piccolo Alessandro, vittima di una Giustizia sempre più opinabile ed incerta.

Con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Torino, la donna era stata allontanata dal proprio figlio minore, collocato provvisoriamente in una comunità.

Il provvedimento era giunto all’esito di una perizia nella quale si riscontrava l’esistenza di presunti disturbi psichici nella donna e la necessità che il bambino fosse cresciuto in un ambiente “neutro”, lontano sia dal padre che dalla madre.

La donna di origine russa, già vittima delle violenze del proprio marito (e per questo già, condannato), secondo il parere del consulente tecnico avrebbe manifestato un atteggiamento “persecutorio e poco collaborativo” e, in generale, non idoneo a garantire una crescita sana ed armoniosa al proprio figlio.

Tutto il contrario di quanto era già emerso dalle comunicazioni dei Servizi dell’ASL, nonché dai certificati medici prodotti in giudizio e dalle comunicazioni dell’istituto scolastico frequentato dal minore ove si leggeva espressamente l’assenza di disturbi patologici di rilievo clinico nella donna: “L’assenza di turbe del pensiero o dell’ideazione, nonché di evidenziabili, gravi alterazioni del comportamento”.

Anche dalle visite domiciliari era emerso che il minore veniva ben accudito dalla madre e che la casa e la donna apparivano pulite e ben curate. La relazione madre bambino era buona. E ancora: “La signora si era dimostrata molto collaborativa con il servizio sociale, rendendosi disponibile a tutti i colloqui e alle visite domiciliari”; il bambino, inoltre, frequentava regolarmente le lezioni e il suo “vestiario e la sua igiene apparivano adeguati” e senza particolari rilievi.

Di tutt’altro tenore, invece, le risultanze della consulenza tecnica effettuata sul padre, ove si leggeva di un uomo dalla “dimensione affettiva immatura, un soggetto con evidente immaturità e narcisismo, che tende ad assumere atteggiamenti di aggressività passiva che spostano l’assunzione di responsabilità all’esterno”.

Inspiegabilmente, però, con una successiva ordinanza presidenziale, il Tribunale per i minorenni di Torino disponeva che il piccolo Alessandro potesse rientrare presso la residenza paterna il sabato dalle 11.30 alle 17.00 e che alla presenza di un educatore lo stesso avrebbe potuto trascorrere insieme al predetto genitore il sabato pomeriggio fino alla domenica sera; alla donna era invece impedito di vedere il proprio figlio se non per due ore la settimana e con possibilità di attività esterne monitorate.

Eppure, la relazione dei Servizi Sociali era stata chiara: il bambino manifestava un evidente stato di disagio e di sofferenza ed un altrettanto bisogno di ritornare dalla propria madre.

Come è possibile, allora, tutto questo?

Ebbene, la promozione dei diritti dei minori, ed in particolare dei loro diritti sociali (come quelli alla salute, all’educazione e ad un minimo di benessere e di qualità della vita), richiede in primo luogo che sia riconosciuta e sostenuta la prima cellula sociale nella quale il minore si trova a vivere, ossia la famiglia. È quest’ultima, infatti, che, malgrado le profonde trasformazioni subite, deve assicurare al bambino protezione, sostegno e affetto. La crisi della famiglia tradizionale, o meglio la sua trasformazione, non può infatti far venire meno le aspettative che ciascun bambino ha all’interno della famiglia. A questa si chiede di essere anche lo strumento per il raggiungimento di finalità omnicomprensive quali il benessere e lo sviluppo del minore.

Tant’è che l’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce espressamente che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. (..) il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”.

Purtroppo non sempre la famiglia di oggi è capace di svolgere adeguatamente il suo impegnativo compito educativo e socializzante, soprattutto quando entra in crisi. Vi sono poi delle famiglie inadeguate, che non sempre sono consapevoli di questo loro stato: ad esempio la famiglia “instabile” (che ha incapacità educativa), “narcisista” (che si ritiene autosufficiente, per cui è chiusa ad ogni esperienza sociale), la famiglia “della riconoscenza” (che non esprime amore rispettoso verso i figli, ma pretende gratitudine con il ricatto e i sacrifici compiuti), “silenziosa” (incapace di creare una reale e valida comunicazione con i figli, di aiutarli e sostenerli nelle difficoltà), “esigente” (che chiede ai figli di non sbagliare mai ed è sempre pronta a condannare gli errori dei figli), “abdicante” (che rinuncia ad ogni funzione di guida per non creare complessi ai figli) o “prematura” (quando uno o entrambi genitori procreano figli durante l’adolescenza). (Tricoli)

Inoltre vi sono casi in cui i minori sono figli di genitori assenti o inidonei, oppure sono orfani di genitori viventi o che vivono in stato di abbandono (Moro) o di semiabbandono materiale e morale, con la conseguenza che alcuni loro diritti non sono rispettati nella famiglia.

E poi vi sono quei minori “a rischio”, figli di genitori separati o, in fase di separazione tendono il più delle volte, a scaricare tutti i propri conflitti sui figli. (De Conte)

La famiglia è un fenomeno complesso che non esprime tutta la sua realtà nella regola giuridica, determinandosi piuttosto secondo matrici umane e sociali largamente estranee al diritto. (Bianca); ma non può dimenticarsi che è diritto di ciascuno essere tutelato all’interno del proprio habitat famigliare: ed è in questo che il diritto e la legge giocano un ruolo determinante.

È perciò necessario sottoporre all’attenzione di tutta la collettività casi come quello quest’oggi in commento per dire basta a un sistema giudiziario sempre improntato sullo “scontro” tra le parti e la continua ricerca di vincitori e vinti, ma che dimentica di tutelare i soggetti più “deboli”, siano essi minori o donne sole, con l’unica colpa di amare incondizionatamente i figli.

 

Avv. Sabrina Caporale

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