Il Tribunale di Roma fornisce chiarimenti sul caso di una figlia abbandonata e sulla possibilità di ottenere un risarcimento da parte del padre
Cosa spetta alla figlia abbandonata dal padre, colpevole di aver violato i suoi doveri genitoriali?
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza del 19 maggio 2017 ha stabilito, per il caso di specie, che alla figlia abbandonata dal padre spetti un risarcimento da quasi 300mila euro.
Il risarcimento si riferisce ai danni non patrimoniali stante la violazione dei doveri genitoriali incidente su diritti costituzionalmente tutelati.
Per i giudici, infatti, non solo scattano in questo caso le sanzioni tipiche del diritto di famiglia, ma anche il risarcimento de danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. laddove la violazione incida su diritti costituzionalmente tutelati.
Per questa ragione, nel caso in oggetto, il padre della figlia abbandonata è tenuto a pagare quasi 300mila euro (somma così calcolata e poi ridotta).
L’uomo le aveva negato cura, istruzione e mantenimento.
Ma andiamo ai fatti.
La giovane, citando il padre, ha sostenuto che, dopo essere nata a seguito della relazione dell’uomo con la madre, era stata riconosciuta solo da quest’ultima.
La figlia poi aveva conosciuto l’altro genitore solo dopo che la donna era morta quando la ragazza aveva 12 anni.
L’uomo si era presentato come suo padre, ma si era reso subito irreperibile.
Da lì erano nati rapporti molto travagliati, nonché saltuari, sebbene la figlia avesse espresso la volontà di riallacciare i rapporti.
Da qui la domanda al Tribunale con cui la figlia ha chiesto venisse dichiarata l’esistenza del legame di filiazione con il padre. Inoltre, ha richiesto l’acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno.
La figlia ha chiesto inoltre che l’uomo venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda risarcitoria, la ragazza ha posto proprio il mancato adempimento da parte del padre degli obblighi propri della genitorialità, di mantenimento e accudimento.
Non solo. Essa ha rappresentato anche la perdita di chances per non aver potuto portare a termine gli studi (conseguendo con difficoltà il solo diploma e non la laurea).
La figlia ha imputato quanto accaduto al mancato sostegno paterno e alla necessità di interrompere gli studi una volta conseguita la licenza media.
Ciò in quanto col decesso della madre e l’assenza del padre, la giovane ha dovuto iniziare a lavorare, potendo riprendere gli studi solo a 18 anni.
La C.T.U. parziale espletata in giudizio ha confermato il rapporto di parentela con il genitore, il quale, tuttavia, si è opposto alla richiesta risarcitoria mossa dalla figlia abbandonata.
Egli ha affermato di essere ignaro della possibile esistenza della figlia, avendo avuto con la madre della ragazza, molto più grande di lui, una relazione saltuaria.
Tuttavia, dalle risultanze testimoniali e dal contenuto dei messaggi inviati dal convenuto all’attrice si è evitno che lo stesso fosse a conoscenza della presunta paternità da quando lei era bambina, tanto da recarsi a trovarla nel luogo di residenza.
Queste circostanza hanno indotto i giudici a dichiarare l’uomo colpevole.
“L’obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole – si legge – discende dal fatto stesso della procreazione è ed giuridicamente cristallizzato nell’art. 30 della Costituzione e nel codice civile” oltre che nelle norme sovrannazionali.
Pertanto, nel caso di specie, si è configurata la violazione dei relativi doveri genitoriali.
Oltre a questo, avendo cagionato una lesione di diritti costituzionalmente protetti, integra gli estremi dell’illecito civile e dà luogo a un’azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del codice civile.
Infatti, laddove venga provato il totale disinteresse del genitore nel confronti del figlio, si genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio. Questi trovano nella carta Costituzionale e nelle norme di diritto internazionale un elevato grado di riconoscimento e tutela.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie.
E a nulla è valso obiettare che la figlia fosse stata concepita quando il convenuto era, per l’epoca, ancora minorenne.
Infatti, la nascita del figlio impone assunzione di responsabilità in capo a entrambi i genitori a prescindere dalle circostanze della nascita.
Dunque, per essere stato totalmente assente, il padre ha dovuto corrispondere un risarcimento. Esso è stato valutato con il parametro della liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 del Codice civile.
Ciò è avvenuto tramite i criteri di liquidazione connessi alla morte di un genitore, diminuiti perché rispetto a questo caso il rapporto umano non è perduto per sempre.
Il calcolo, in base alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel Tribunale di Roma nel 2017, ha implicato 9.443,50 euro per ogni punto.
Ne consegue che la somma finale da risarcire corrisponde a 263.087,05 euro (compresi gli interessi).
Una somma che i giudici hanno ridotto del 70% perché l’assenza dalla vita della figlia ne ha riguardato solo una parte.
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