Le figlie rifiutano di incontrare il padre, una decisione maturata all’interno di un contesto di forte conflittualità familiare, è stato al centro di una lunga vicenda giudiziaria. I giudici di merito, sulla base delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei servizi sociali, hanno escluso che tale rifiuto fosse frutto di condotte manipolatorie della madre, valorizzando invece la capacità di discernimento delle minori e la loro volontà. Nel successivo giudizio di legittimità, è stato ribadito un principio rilevante: il giudice può monitorare le dinamiche familiari e adottare misure di vigilanza, ma non può imporre ai genitori o ai figli un percorso di terapia familiare, trattandosi di scelte rimesse al diritto di autodeterminazione delle persone coinvolte (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576).
La vicenda
La Corte di Bologna ha respinto il reclamo finalizzato ad adottare i provvedimenti necessari a tutela delle minori A., e At., evidenziando che si era riscontrata l’impossibilità di dare attuazione al disposto calendario degli incontri tra il padre e le figlie, programmato nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei due genitori.
La sentenza aveva, all’esito di una CTU, disposto che le minori potessero incontrare liberamente il padre e che i genitori, al fine di superare la fortissima conflittualità genitoriale e il fatto che le figlie rifiutano il padre, partecipassero ad un programma di sostegno psicologico, incaricando i Servizi Sociali di effettuare la vigilanza sul nucleo familiare e sul percorso delle minori.
In particolare, la Corte d’appello, in conformità alle richieste del PG, ha rilevato la inconferenza di alcuni profili del reclamo, riguardanti, ad es., altro giudizio tra le stesse parti, e ha precisato che l’Autorità giudiziaria, quanto al percorso di psicoterapia o mediazione, deve limitarsi a suggerimenti o solleciti.
Il Tribunale aveva dato indicazione sulla piena libertà degli incontri tra padre e figlie, le quali, capaci di discernimento, tenendo conto dell’età delle stesse erano state ascoltate, emergendo dalla loro audizione che la situazione di rifiuto del padre non era frutto di un comportamento manipolatorio della madre, ma del loro convincimento “di avere un genitore privo di empatia e sostanzialmente maltrattante dal punto di vista della relazione genitoriale” e che le stesse non possono essere forzate a incontrare il padre né addirittura separate tra di loro.
L’intervento della Cassazione
Il Decreto di merito avrebbe escluso la possibilità di sanzionare e/o ammonire la madre delle minori per non avere aderito alla prescrizione, impartita dal Tribunale per i Minorenni di Bologna – allo scopo di superare il fatto che le figlie rifiutano di frequentare il padre – “di proseguire un percorso di terapia famigliare, di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità nell’ottica di superare i momenti di rabbia e rancore reciproci e di gestire adeguatamente ed in modo pacifico le questioni concernenti le figlie…”
Il ricorrente insiste sul fatto che la ex moglie avrebbe dovuto essere sanzionata comportamento non collaborativo, avendo rifiutato di intraprendere il percorso di terapia familiare indicato dal Tribunale. Ma la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo, evidenziando che non è sanzionabile il comportamento della donna poiché gli incontri tra il padre e le figlie, ritenute pienamente consapevoli e capaci di discernimento, sono stati liberalizzati e l’espletata istruttoria ha consentito di appurare come il rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione del padre non sia riconducibile ad un comportamento manipolatorio della madre.
I giudici non possono imporre la terapia familiare
Si è, inoltre, precisato che il percorso di ricostruzione della genitorialità, peraltro già in atto, non può intraprendersi con scelte radicali ed imposte ma solo attraverso un percorso improntato alla pazienza, da condursi “con impegno empatia e sollecitudine”. Il ricorrente sostiene che l’orientamento di legittimità secondo cui il percorso di terapia familiare può essere consigliato ma non imposto, non sarebbe invocabile nei casi, come quello in esame, in cui i minori sono esposti ad un grave pregiudizio connesso alla forte conflittualità tra i genitori.
Tale prospettazione difensiva non è condivisibile. La prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta un condizionamento, ove, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal Giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore; ebbene quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Figlie rifiutano il padre, nessuna manipolazione della madre
In sostanza, il Giudice del merito può incidere sui comportamenti della coppia genitoriale attraverso il “monitoraggio” delle dinamiche familiari affidato ai servizi sociali ma non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori.
Pertanto, non è ipotizzabile che le asserite inadempienze o l’atteggiamento non collaborativo della madre (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) dovessero essere sanzionate dalla Corte di Appello con l’adozione di provvedimenti incidenti sulla vita delle minori.
Quanto al profilo, secondo cui la Corte di Appello avrebbe dovuto imporre alle minori scelte diverse ed individualizzate alla stregua di quanto suggerito dagli esperti, va rilevato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta suffragata da uno specifico richiamo alla relazione dei servizi sociali del 4.7.2024 che riferisce “di un percorso di ricostruzione della genitorialità già in atto che non consiglia soluzioni drastiche e violente”. Sarebbe stato, perciò, onere del padre confrontarsi con tale circostanza che, invece, omette del tutto di considerare.
Per tutto quanto sopra esposto, viene respinto il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno





