In caso di convivenza del figlio maggiorenne con uno dei genitori separati, la regola della corresponsione diretta del contributo per il mantenimento è suscettibile di deroga
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18008/2018, si è pronunciata sul ricorso presentato da un padre divorziato. L’uomo era tenuto a versare un contributo mensile pari a tremila euro per il mantenimento dei tre figli, tutti maggiorenni.
Tuttavia nei confronti di uno di essi il Tribunale aveva disposto il versamento diretto della quota spettante a favore della madre con la quale il ragazzo conviveva. Non trovandosi in accordo con tale decisione l’ex marito aveva proposto appello.
La Corte territoriale aveva però confermato la pronuncia impugnata ritenendo che la regola della corresponsione diretta della somma per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente sufficiente è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori. Il tutto considerando gli oneri della convivenza gravanti su quest’ultimo.
L’uomo aveva quindi riproposto le sue doglianze davanti alla Suprema Corte, ma anche i Giudici Ermellini non hanno ritenuto di aderire alle sue argomentazioni.
La Cassazione ha confermato che sia il figlio non autosufficiente che il genitore con cui coabita sono legittimati a percepire la somma dovuta.
Entrambi infatti sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti. Il figlio è titolare del diritto al mantenimento. Il genitore con lui convivente, invece, è titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede.
Il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento, quindi, non ha possibilità di scegliere la persona nei cui confronti adempiere. In assenza di una espressa domanda del figlio maggiorenne, dunque, è corretto ritenere che il padre sia tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il figlio stesso.
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