Quando un figlio è maggiorenne ma affetto da disabilità grave, il suo diritto al mantenimento e alla tutela assume un rilievo particolare. In questi casi, la Cassazione ha chiarito che si applicano le stesse regole previste per i figli minori, comprese quelle sull’assegnazione della casa familiare. La recente vicenda giudiziaria offre uno spunto importante per comprendere come i giudici valutano concretamente l’interesse del figlio maggiorenne disabile e il ruolo dei genitori separati (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 18 agosto 2025, n. 23443).
I fatti
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibili le domande di affidamento della figlia, nata nel 1982, maggiorenne con disabilità, e di mantenimento della stessa (revocando l’ordine posto a carico dell’ex marito di versare un assegno periodico alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia), pur disponendo la conservazione dell’assegnazione alla ex moglie della casa familiare, nell’interesse della figlia, come già disposto in sede di separazione.
La Corte di appello ha confermato il primo grado argomentando che non poteva ritenersi venuta meno l’esigenza di garantire alla figlia la continuità dell’ambiente domestico, ove aveva continuato a vivere, dopo la crisi coniugale, in modo stabile, insieme alla madre.
In particolare, i Giudici di appello hanno dato atto che nel 2018, nel corso del giudizio di primo grado, alla figlia era stato diagnosticato un disturbo di personalità d’innesto in oligofrenia moderato grave con turbe comportamentali, dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Ancona, ed era stata inserita in una struttura residenziale adibita all’assistenza e alla cura di soggetti con disabilità psichiche e che la struttura non poteva essere considerata “nuovo habitat”, idoneo a sostituire quello familiare.
Secondo la Corte di merito, si trattava di una situazione in evoluzione e non ancora stabilizzata idonea a una maggior tutela nei confronti della figlia.
La stessa Corte d’appello ha escluso di poter arrivare a diverse conclusioni considerando quanto evidenziato dal padre, in ordine al rapporto conflittuale di V.A. con la madre, poiché dalle risultanze della CTU era emerso che le difficoltà nelle relazioni familiari erano ricollegabili ad entrambi i genitori e che esse imponevano, nell’ambito del più ampio progetto sopra richiamato, interventi finalizzati a superare le situazioni di criticità.
L’intervento della Cassazione
Il padre della ragazza lamenta, sotto svariati profili, l’assegnazione della casa coniugale nel difetto di una stabile convivenza della figlia con la madre, quest’ultima parte censurata viene accolta.
La S.C. ricorda che in presenza di un figlio maggiorenne con disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Ciò determina l’operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delle disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da parte dei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativa all’assegnazione della casa familiare, escluse solo le norme sull’affidamento, condiviso od esclusivo.
L’assegnazione della casa familiare in questi casi tende a garantire continuità di vita presso l’ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle specifiche esigenze relative alla disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione.
Figlio maggiorenne disabile e assegnazione della casa familiare
In linea generale l’assegnazione della casa coniugale deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni, o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, a restare nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate. Ne consegue che la revoca della assegnazione richiede l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. Ed è proprio in quest’ottica che il Giudice deve verificare in concreto che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura.
Detto in altri termini, deve risultare l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l’assegnazione dell’abitazione a quest’ultimo.
La ragazza era stata inserita in una struttura per soggetti con disabilità psichiche
Invece, sebbene nel corso del giudizio di primo grado, nel 2018, la ragazza fosse stata inserita in strutture residenziali adibite alla assistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche, ove ancora si trovava, nel 2023, al momento della decisione del gravame, il provvedimento di assegnazione, come visto, è stato confermato dalla Corte di secondo grado.
Tuttavia, come già detto, ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, è la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitat domestico, da custodire nell’interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro non meglio determinato.
Ergo, l’accertamento avrebbe dovuto riguardare, non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della figlia nella casa familiare, ma l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra la figlia maggiorenne con grave disabilità, la casa familiare e il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel caso concreto, l’assegnazione dell’abitazione alla madre e tale valutazione è del tutto mancata.
La decisione, sul punto, viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno






