Figlio tiene la musica alta, padre penalmente responsabile

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Il genitore è sempre responsabile per i fatti illeciti commessi dai minori con essi conviventi e della costante opera educativa volta a corregerne comportamenti non corretti

La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa dal Tribunale in primo grado, ha condannato il padre di un ragazzo ancora minorenne, sia pure prossimo alla maggiore età, per il reato di disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini previsto dall’articolo 659 del codice penale. Il genitore, infatti, veniva considerato responsabile per le “emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo” del figlio e, comunque, per non aver adottato le dovute cautele.
L’uomo, ritenendo la decisione ingiusta, si rivolgeva alla Corte di Cassazione penale evidenziando la “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza di secondo grado. Per il ricorrente, infatti, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che soltanto alcuni dei condomini avevano avvertito il rumore nei propri appartamenti mentre altri, come confermato dalle testimonianze degli stessi, non avevano sentito nulla. Di conseguenza la condotta del ragazzo non avrebbe comportato la “lesione di una indeterminata pluralità di persone quale elemento necessariamente richiesto per la integrazione del reato”.
Inoltre, nel ricorso si evidenziava come il reato fosse stato posto in essere dal figlio minore, nei confronti del quale l’imputato non avrebbe rivestito alcuna posizione di garanzia, in quanto altrimenti bisognerebbe ritenere che ogni reato commesso da un minore dovrebbe essere automaticamente imputato al genitore. Piuttosto, secondo i legali dell’uomo, si sarebbe dovuto evocare il principio della ‘culpa in vigilando’ che tuttavia, come affermato dalla più recente giurisprudenza civile, non sussisterebbe ove il minore sia vicino alla maggiore età.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto tali argomentazioni e, con sentenza n. 53102 del 15 dicembre 2016, ha respinto l’impugnazione. Per gli Ermellini, infatti, la decisione del Tribunale di secondo grado, aveva “chiaramente ed analiticamente riportato gli elementi di prova dai quali doveva ritenersi che i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell’ambito condominiale”, come testimoniato anche da due rappresentanti della polizia municipale, secondo cui la musica si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio.
La Corte, inoltre, pur riconoscendo che il danno era stato prodotto per mezzo di apparecchi di riproduzione musicale attivati dal figlio, ha evidenziato la posizione di garanzia del padre data dall’esercizio della potestà genitoriale. Una posizione di responsabilità correttamente richiamata dalla Corte d’appello in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 40 del codice penale in base al quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Secondo i giudici del Palazzaccio, “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 del c.c.. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”.
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