Nell’era dei social network, di Facebook, Tweeter e di Instagram, ci si domanda se avere tanti followers può legittimare un’organizzazione no profit ad agire in giudizio per difendere una “giusta” causa

La vicenda

La vicenda è stata di recente, affrontata dal Tar Calabria che ha rigettato il ricorso presentato da una associazione locale a tutela dell’ambiente.
L’associazione in questione aveva impugnato, con richiesta cautelare, il provvedimento di aggiornamento A.i.a. della Regione Calabria, relativo alla gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti.
Ma l’Amministrazione controinteressata, convenuta in giudizio, aveva chiesto, il rigetto di siffatto ricorso, sull’assunto del difetto di legittimazione a ricorrere, per carenza di rappresentatività, dell’associazione ricorrente.
E l’eccezione è stata accolta.

La legittimazione ad impugnare atti amministrativi

Come noto, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 4233\2013).
Al riguardo, rilevano i giudici amministrativi, la rappresentatività della collettività locale di riferimento, neppure può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909\2012).
Ebbene nel caso in esame, l’associazione ricorrente, risultava fondata da 18 cittadini, mentre il comune “rappresentato” contava una popolazione di circa 35.000 abitanti.
Quest’ultima, in verità, sosteneva che i soggetti appartenenti ad essa fossero 71. Ma se anche ciò fosse stato vero, essi non sarebbero stati comunque sufficienti a legittimarne l’azione in giudizio.
Parimenti non aveva alcun rilievo il fatto che la citata organizzazione avesse numerosi followers sui social network; ciò in quanto – sostiene il Tar Calabriai followers sono meri osservatori che con ciò solo, non mostrano aderenza alla associazione.

La redazione giuridica

 
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