È possibile nominare un difensore attraverso atti concludenti e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge?
Secondo l’art. 96 c.p.p., “l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.
La vicenda
Ma nel caso in esame, il difensore aveva assunto l’incarico dal proprio assistito pur non essendo mai stato depositato e nemmeno allegato al ricorso introduttivo, alcun atto formale di nomina.
Si trattava di una situazione assolutamente singolare, specie perché il difensore, in tal modo, avrebbe proposto atto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Genova senza alcuna chiara e formale investitura da parte dell’imputato.
Sicché comprensibilmente la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto da soggetto privo di mandato difensivo.
Il ricorso per Cassazione
La vicenda è stata così rimessa ai giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione, i quali si sono pronunciati con la sentenza in commento (n. 12684/2019), dichiarando il ricorso manifestamente infondato.
«Pur dovendosi dare atto – affermano i giudici Ermellini – della presenza di un orientamento di questa Corte per cui risulta valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per “facta concludentia”, deve osservarsi come nel caso di specie mancasse – al momento della decisione in grado di appello – alcun elemento per ritenere la presenza di una nomina implicita, in difetto di alcun elemento riferibile all’imputato personalmente e presente in atti univocamente espressivo di una manifestazione di volontà – anche implicita – dell’imputato medesimo».
A tal proposito non si può omettere di rilevare che in tanto può dirsi esistente una nomina implicita del difensore, in quanto tale nomina possa univocamente e evidentemente essere ricollegata a un comportamento processualmente riscontrabile da parte dell’imputato, tale da evidenziare in maniera incontrovertibile il conferimento da parte dello stesso di mandato fiduciario.
Trattasi infatti, di ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile, in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri.
La decisione
Ne consegue che, in tutti i casi in cui non sia possibile individuare all’interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di tale volontà, non può in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita.
Ora, nel caso in esame, era evidente – anche alla stregua della formulazione del motivo di ricorso – che nessuna condotta concreta, evincibile dal fascicolo processuale, fosse interpretabile univocamente, quale nomina fiduciaria.
Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 2.000,00 euro.
La redazione giuridica
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