La sentenza in commento, esamina un tema molto spesso controverso e di non facile risoluzione: la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti?
La questione era stata sollevata dal presidente di un gruppo politico della regione Sicilia, già condannato al pagamento di Euro 13.204,36, a titolo di risarcimento del danno derivato dall’effettuazione di spese, nell’ambito della gestione dei fondi pubblici erogati al predetto gruppo, in quanto non inerenti alle finalità istituzionali.
La condanna era giunta prima dalla Corte dei Conti della stessa regione e, poi, confermata in secondo grado.
Ebbene, il ricorrente, tra gli altri motivi, contestava la competenza dei giudici contabili.
Cosa c’entrano le scelte discrezionali dei gruppi politici consiliari con la giurisdizione della Corte dei Conti?
Eppure, giù nel merito, siffatta eccezione era stata rigettata, dal momento che la pretesa risarcitoria nei confronti dell’imputato non avrebbe comportato alcun sindacato sull’attività politica del medesimo o sulle scelte di merito dell’esercizio del suo mandato; al contrario, doveva affermarsi la competenza della giurisdizione contabile tutte le volte in cui le scelte discrezionali compiute dai gruppi consiliari, risultassero obiettivamente incongrue, illogiche o irrazionali sotto il profilo dei mezzi utilizzati rispetto ai fini da perseguire, oltre che in palese violazione dei parametri imposti dal quadro normativo di riferimento.
Il ricorso per Cassazione
La vicenda veniva così portata direttamente dinanzi ai giudici della Cassazione, i quali a loro volta, richiamavano un precedente arresto delle Sezioni Unite e così statuivano: “la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, e senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla gestione dei contributo” (Cass., S.U., 7.9.2018 n. 21927).
Relativamente alla prospettata insindacabilità sul merito delle scelte gestionali compiute dal presidente del gruppo consiliare, aggiungevano che “l’insindacabilità “nel merito” delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5490 del 10/03/2014).
I giudici della Cassazione, ci tengono dunque a ribadire che la pretesa risarcitoria avanzata dal procuratore regionale contabile nei confronti dell’imputato, non avrebbe comportato alcun sindacato sull’attività politica del medesimo o sulle scelte di merito da lui compiute nell’esercizio del mandato essendosi limitato, piuttosto, a prospettare ipotesi di difformità, rispetto alle finalità contemplate dalla normativa vigente, delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo da lui presieduto.
La decisione
A tal proposito, il giudice contabile ha effettuato una puntuale verifica della congruità delle singole voci di spesa ammesse al rimborso con riferimento a criteri oggettivi di conformità e di collegamento teologico con le finalità preminente di interesse pubblico assegnate dalla legge al gruppo consiliare beneficiario dei contributi.
Sicché, in sede di controllo la sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale compiuta laddove risulti obiettivamente incongrua illogica o irrazionale sotto il profilo dei mezzi utilizzati rispetto ai fini da perseguire, nonché nel caso di palese violazione dei parametri legali imposti dal quadro normativo di riferimento e sebbene nessuna disposizione normativa statale o regionale preveda l’attribuzione della qualifica di agente contabile ai presidenti e componenti dei gruppi consiliari regionali, gli stessi sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile per il danno cagionato alle finanze regionali mediante illecita utilizzazione dei fondi assegnati al gruppo, come anche affermato dalla corte costituzionale (Corte Cost. n. 107/2015).
Cosicché, con riferimento al caso in esame, è stata riconosciuta anche dalla Cassazione la giurisdizione della Corte dei Conti, con conseguente inammissibilità del ricorso.
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