Il testo del provvedimento che istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria recepisce alcune modifiche proposte da Mef e Mse

Inviato al parere delle Conferenza delle Regioni lo schema di decreto che istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Lo strumento è previsto dall’art. 14, secondo comma, della Legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il documento, passato al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, attua punto per punto quanto previsto dalla legge.

Vengono tuttavia recepite alcune modifiche proposte dai Ministeri.

Ad esempio il testo, all’articolo 16, non prevede più l’obbligo per le imprese assicurative di fornire al Fondo dati ed elementi sulla copertura dei sinistri. La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che tale disposizione avrebbe avuto implicazioni sul piano della tutela della privacy. In particolare, avrebbe comportato il trattamento di dati, anche sensibili, non previsto dalla norma primaria.

Il Fondo,  alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese assicuratrici e gestito dalla Consap,  ha una funzione doppia: ristorare il danneggiato che non possa essere “coperto” dall’assicurazione; sostenere economicamente il professionista in regime libero professionale nel garantirsi una polizza assicurativa.

Sono tre le fattispecie in cui il Fondo interviene. Il primo caso si configura qualora il danno sia eccedente rispetto ai massimali previsti dalle polizze stipulate dalla struttura o dall’esercente la professione sanitaria.

Il secondo caso si presenta, invece, quando tali soggetti risultino assicurati preso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

Infine, il Fondo interviene quando la struttura o l’esercente siano sprovvisti di copertura assicurativa: per recesso unilaterale della compagnia, per la sua sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo.

Il titolo richiesto per accedere al Fondo è la sentenza passata in giudicato. In alternativa occorre uno degli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria previsti dalla Legge Gelli: conciliazione, accertamento tecnico preventivo, mediazione.

 

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