La concreta possibilità di percepire con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale esclude la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità

Un uomo citava in giudizio il Comune di Ciampino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a causa del sinistro e quantificati nella misura di euro 11.553,95. In primo grado la domanda veniva rigettata e la decisione veniva impugnata dinanzi la Corte d’Appello di Roma (sez. I, sentenza n. 4796 del 8 ottobre 2020), che non ritiene fondata la richiesta di risarcimento del danno. Il sinistro si verificava a causa della cattiva manutenzione del fondo stradale che veniva anche verificata dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo e il danneggiato, pur procedendo con cautela alla guida del motoveicolo, perdeva comunque il controllo e cadeva a causa del dissesto del fondo.

Il cattivo stato di manutenzione della strada veniva anche confermato dalle deposizioni testimoniali.

In atti di primo grado vi è la dichiarazione del legale rappresentante della Società addetta al rifacimento del manto stradale che conferma l’esecuzione di lavori sulla strada luogo del sinistro, nello specifico allargamento della strada e rifacimento dell’impianto di illuminazione.

La Corte evidenzia che il giorno del sinistro sulla strada vi erano apposite segnalazioni stradali che limitavano la velocità a 30 km/h e che il motoveicolo lasciava tracce di frenata lunghe 6 metri e oltre 9 metri di tracce di scarrocciamento.

Il fondo stradale era pieno di buche e brecciolino e vi erano, oltretutto, segnali verticali di lavori in corso.

Per tali ragioni la Corte ritiene acquisita la prova dell’incidenza causale assorbente del comportamento di guida del danneggiato.

Infatti, in presenza delle buche e del brecciolino presenti sulla strada, il danneggiato avrebbe dovuto moderare la velocità, oltretutto in presenza del limite di velocità imposto e segnalato di 30 km/h, della segnalazione dei lavori in corso e del fatto che stava affrontando una curva a visuale libera.

In particolare la traccia di frenata di 6 metri ed i 9 metri di tracce di scarrocciamento dimostrano senza ombra di dubbio che la moto non procedeva a velocità adeguata rispetto allo stato dei luoghi, così violando le norme di prudenza.

Ad ogni modo -viene evidenziato- non possono ritenersi sussistenti  i requisiti necessari per poter ipotizzare la non visibilità e la non prevedibilità della buca, e tantomeno una responsabilità del custode della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Infatti, uno dei testimoni escussi ha riferito: “…..tuttavia preciso che la strada era piena di buche, detriti e brecciolino poichè stavano facendo dei lavori …….La strada è stata sempre dissestata, non la ricordo mai a posto…”.

Vi è, dunque, la prova che la strada sulla quale procedeva il motoveicolo era totalmente dissestato, piena di buche e brecciolino, che vi erano dei lavori edili in corso, e che fosse noto che quella strada era costantemente dissestata e piena di buche.

Tali, e tante, circostanze, avrebbero dovuto indurre il motociclista ad usare la massima prudenza riducendo al minimo indispensabile la velocità soprattutto nell’affrontare la curva.

Unico responsabile della causazione del sinistro è lo stesso danneggiato che ha posto in essere il c. d. fortuito incidentale idoneo ad interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.

Quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, e a tale ipotesi va ricondotto anche il caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato.

Inoltre, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità.

Ritiene, quindi, la Corte che l’attore non abbia fornito la prova che il sinistro accadutogli sia stato conseguenza normale della effettiva pericolosità causata dalla mancata o cattiva manutenzione del manto stradale e che il nesso causale tra le condizioni della strada percorsa e la caduta è stato interrotto dal comportamento colposo dello stesso.

Avv. Emanuela Foligno

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