Integra il reato di minacce gravi, e non quello di stalking, la condotta minacciosa e ripetuta, che pur causando timore, non determini un mutamento esistenziale della quotidianità

La vicenda viene decisa dal Tribunale di Torre Annunziata (Sez. penale, sentenza n. 968 del 17 agosto 2020). Ad un uomo viene contestato il reato di stalking (atti persecutori) a seguito della sua non accettazione della separazione dalla moglie.

L’uomo venuto a conoscenza, nella primavera del 2018, della relazione sentimentale della ex moglie con un altro uomo, acuiva le sue vessazioni nei confronti della donna. A questa epoca risalgono due episodi di pedinamento e avvicinamento che si aggiungevano ai precedenti atti vessatori e minatori, caratterizzati anche da particolare pressione fisica, oltre che psicologica, all’esito dei quali il nuovo compagno della donna iniziava ad accompagnare la donna sul luogo di lavoro.

In quel periodo, inoltre, l’uomo inviava alla ex moglie numerosi messaggi contenenti insulti, minacce e ingiurie, tanto che la donna bloccava il contatto telefonico.

Nel periodo natalizio l’uomo si presentava presso lo stand allestito dalla donna dicendole che se i figli fossero nuovamente andati in auto con il nuovo compagno avrebbe ammazzato entrambi, e che, anzi, si sarebbe immediatamente recato da quest’ultimo per comunicarglielo e per dare fuoco alla pompa di benzina dove lavorava.

Per effetto della denunzia-querela all’uomo veniva inflitto il divieto di avvicinamento, divieto che inizialmente veniva rispettato fintantochè nell’estate del 2019 pedinava con la propria automobile la ex moglie e il nuovo compagno, che procedeva anch’egli con una denuncia-querela.

Il Tribunale ritiene che la verità emersa dalle deposizioni testimoniali non consenta di configurare il delitto di atti persecutori contestato, bensì di considerare accertata la commissione da parte dell’uomo del reato di minacce gravi.

Nonostante l’uomo fosse accecato dalla gelosia e dal rancore nei confronti della sua ex moglie e del compagno, non può ritenersi integrata la fattispecie criminosa di stalking.

Le dichiarazioni rese dalla parte lesa -viene precisato-, possono essere assunte, anche da sole, come prova, purché vengano sottoposte ad indagine positiva circa la loro attendibilità. Tuttavia, la conferma delle minacce subite si rinviene nelle copie dei numerosi screenshot e stampe di schermate di un telefono cellulare in cui si leggono i messaggi.

La utilizzabilità in giudizio delle conversazioni intrattenute attraverso l’utilizzo di strumenti informatici è ormai pacifica e lo scambio di messaggi costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale.

Con riferimento ai messaggi la Suprema Corte ha precisato che la trascrizione della chat costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, ma l’utilizzabilità della stessa è condizionata all’acquisizione del supporto (telematico o figurativo) contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale.

La ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, è lineare e coerente e trova riscontro nei documenti acquisiti in atti e nelle dichiarazioni rese dai testi  escussi.

Affinchè ricorra il delitto di stalking è indispensabile che alle condotte minatorie e vessatorie si accompagni una mutazione del modus vivendi e dei comportamenti abituali di vita quotidiana della persona offesa, che possa aver in qualche modo alterato l’aspetto esistenziale della persona vittima di persecuzione, ovvero provocato un perdurante stato d’ansia.

Ai fini della sua configurazione, pur non essendo essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, è sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Nella specie, i gravi e ripetuti atteggiamenti intimidatori e violenti, collegati alla incapacità dell’imputato di contenere i propri impulsi aggressivi, giustificavano la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Pertanto, è da ritenersi dimostrata la pluralità di comportamenti gravemente minatori messa in atto dall’uomo nei confronti della sua ex moglie, e di minacce gravi nei confronti del nuovo compagno della donna.

Infatti, l’uomo ha più volte, direttamente e indirettamente, minacciato di uccidere l’ex moglie e il compagno, mentre non risulta che quest’ultimo abbia per effetto delle minacce subite e del timore che ne è derivato, mutato il proprio ambitus esistenziale, né che si siano verificate conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita, né una valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.

Tenuto conto, sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto e della efferatezza della condotta, e, dal punto di vista soggettivo, della spregiudicatezza dell’imputato e della intensità del dolo, l’uomo viene condannato per atti persecutori nei confronti della ex moglie, con altro separato giudizio, mentre per i comportamenti nei confronti del compagno della donna viene condannato per minacce gravi alla pena di mesi quattro di reclusione.

Avv. Emanuela Foligno

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