In caso di lesioni gravi da sinistro stradale la sanzione revocatoria scatta automaticamente solamente in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

Con la sentenza n. 29633/2020 la Cassazione si è pronunciata sull’impugnazione da parte del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, della sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Trieste, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., aveva applicato a un’automobilista la pena ritenuta di giustizia, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in relazione a reato di lesioni gravi da sinistro stradale.

Il ricorrente eccepiva  l’assenza di motivazione in ordine all’applicazione della sospensione della patente per mesi tre anziché la revoca, nonostante la colpa stradale di grado elevato, in quanto il sinistro era consistito nel circolare parzialmente contromano, durante una manovra di svolta, provocando la caduta di un motociclo che proveniva dal senso opposto.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 comma 2 quarto periodo del Codice della strada, laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (589 bis e 590 cis cod. pen) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l’assunzione di droghe.

Invero nella pronuncia della Consulta si legge che “nell’art. 222 cod. strada l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen”.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali.

Ciò giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

Nel caso in esame il giudice in sede di pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, secondo valutazioni di merito esplicitate sia pure in maniera stringata nella espressione ” tenuto conto della complessiva dinamica dei fatti e del grado della colpa dell’imputata”, quindi nell’esercizio del proprio potere discrezionale di merito non censurabile in sede di legittimità.

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