La Corte di Cassazione fornisce ulteriori precisazioni in merito al furto aggravato da destrezza e ai casi in cui si configura
Quando il furto aggravato da destrezza può dirsi tale?
A questo quesito ha risposto fornendo importanti chiarimenti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48767 del 24 ottobre 2017.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il furto aggravato da destrezza può dirsi tale solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato il ladro stesso, con il proprio comportamento a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene.
Il furto aggravato da destrezza è caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza.
Nel caso di specie preso in esame dalla Cassazione, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva condannato un’imputata.
La donna era stata condannata per il reato di “furto aggravato dalla destrezza” (art. 625, n. 4, c.p.).
L’imputata, ritenendo la decisione ingiusta, si era rivolta in Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la ricorrente, in particolare, il giudice non avrebbe dovuto ritenere configurata l’aggravante della “destrezza” nel furto da lei compiuto. Questo perché non ne sussistevano gli elementi costitutivi.
La Corte di Cassazione, in effetti, ha dato ragione all’imputata ritenendo il suo ricorso fondato.
Secondo i giudici, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente la “destrezza”, “per avere l’imputata, con gesto repentino, approfittato della momentanea distrazione della persona offesa nella custodia della propria borsa per sottrarre dalla medesima del danaro e delle carte di credito”.
Ma, come precisato dalla Cassazione, le Sezioni Unite della Corte stessa, con la sentenza n. 34090 del 27 aprile 2017, hanno chiarito che la aggravante della destrezza può dirsi configurata solamente in un caso.
Ovvero, laddove sia stato il ladro stesso, “con il proprio comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene”.
Ne consegue, pertanto, che per la Cassazione, nel caso specifico, poiché era stata la persona offesa a distrarsi, questa aggravante andava esclusa.
Chi aveva subito il furto, infatti, non aveva vigilato a sufficienza sull’oggetto del furto. non adeguatamente sorvegliando il bene oggetto di furto, doveva escludersi la ricorrenza della contestata aggravante.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’imputata, escludendo la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 4, c.p.
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