Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al furto nelle cassette di sicurezza e alle eventuali responsabilità della Banca
In caso di furto nelle cassette di sicurezza, può la Banca essere considerata responsabile?
Secondo la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 18637 del 27 luglio 2017 si è occupata dell’argomento, il furto non costituisce un “caso fortuito“. Ne consegue pertanto che, laddove i avvengano dei furti nella cassette di sicurezza, la Banca è tenuta a risarcire i danni subiti dal derubato.
Nel caso esaminato dai giudici, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di una Banca, in quanto, a seguito di una rapina, gli era stato rubato il contenuto di una cassetta di sicurezza, che conteneva gioielli.
Ill Tribunale di Torre Annunziata, però, aveva deciso di rifiutare la domanda di risarcimento proposta dal derubato. La sentenza era stata in seguito riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che aveva condannato la banca al risarcimento della somma di circa 500.000 euro.
Secondo la Corte d’appello, dalle prove era emersa la responsabilità della Banca, in quanto “i sistemi di allarme al momento dell’irruzione erano disattivati”, la “porta blindata del caveau (…) era sistematicamente lasciata aperta” e i ladri avevano potuto “agire esternamente sulla porta secondaria in maniera del tutto indisturbata” e “operare addirittura dall’interno dell’istituto”.
Dunque, per la Corte d’Appello le modalità della rapina avevano fatto emergere delle chiare responsabilità dell’istituto bancario nel furto nelle cassette di sicurezza, in quanto l’evento non poteva imputarsi a un semplice “caso fortuito”.
La Banca ha però fatto ricorso in Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole, ottenendo però il rifiuto dello stesso, in quanto ritenuto infondato.
Secondo i giudici, infatti, ai sensi dell’art. 1839 del Codice Civile, la Banca che presta il servizio di cassette di sicurezza assume un’obbligazione “di custodia ed idoneità dei locali e di integrità delle cassette” e la sua responsabilità può dirsi esclusa solamente in ipotesi di “caso fortuito”.
Tuttavia, il furto nelle cassette di sicurezza non può configurarsi come “caso fortuito”, dal momento che si tratta di un “evento prevedibile in considerazione della natura della prestazione” resa dalla Banca.
Inoltre, le prestazioni cui la banca è tenuta in forza del servizio di cassette di sicurezza non cambia a seconda del valore degli oggetti custoditi nella cassetta stessa, in quanto la Banca si obbliga sempre “verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all’espletamento del servizio delle cassette di sicurezza ed a provvedere alla custodia degli stessi ed alla integrità della cassetta”.
Ne consegue che, per la Cassazione, ai fini della responsabilità della Banca è del tutto irrilevante che il cliente non abbia comunicato all’Istituto la natura dei beni immessi nella cassetta e il loro valore.
Pertanto, il ricorso della Banca è stato rigettato e la stessa condannata al pagamento delle spese processuali.
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