Assolto in appello perché il fatto non costituisce reato, il ginecologo accusato di violenze sessuali commesse in danno di tre pazienti

Secondo l’accusa, l’imputato aveva approfittato della sua qualità di medico ginecologo, per operare atti di masturbazione sulle vittime, attraverso la stimolazione vaginale con le proprie dita.
La vicenda è stata, perciò, portata dinanzi ai giudici della Cassazione. Dalle dichiarazioni delle persone offese era emerso che l’agire del medico era andato oltre i limiti delle prestazioni richieste e obiettivamente consentite.
Eppure la corte d’appello torinese non aveva tenuto conto di tale dato. Le donne aveva peraltro, evidenziato un preciso atteggiamento “morboso” dell’imputato mentre commetteva i fatti in contestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito”.

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno inteso dar seguito a tale insegnamento.

Restava tuttavia, da risolvere la questione concernente i limiti alla necessità del consenso per la liceità del compimento di atti invasivi della libertà sessuale di un paziente, nello svolgimento di attività medica.
Nella giurisprudenza penale di legittimità si è più volte affermato che deve essere esclusa la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, in forza di quanto previsto dagli artt. 32 e 13Cost. e dell’art. 33 legge n. 833/1978.
Nella specie si è detto che «al medico non è attribuibile un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato, salvo il caso di sussistenza delle condizioni dello stato di necessitò, perché «la legittimità di per sé dell’attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico».
L’atto di assenso «afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché, alla sua libertà fisica intesa diritto al rispetto della propria integrità corporea, le. quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall’art. 13 Cost.» (così Sez. 4, n. 11335 del 2008).
Dunque, in generale, deve dirsi che l’attività diagnostica o terapeutica del sanitario in tanto è legittimamente e lecitamente esercitata in quanto vi è stata «l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente», salvo che non sussista uno stato di necessità.
La medesima attività, inoltre, non può essere proseguita in caso di dissenso del paziente, ove il medesimo sia capace di intendere e di volere.
Il consenso della vittima al trattamento diagnostico e terapeutico nell’ambito dell’attività medica, costituirebbe, in questo modo, un limite al possibile configurarsi del reato di violenza sessuale, anche qualora esso preveda il compimento di atti invasivi della libertà sessuale del paziente.

Violenza sessuale o mera attività diagnostico-terapeutica?

Come noto per la configurabilità del reato di violenza sessuale, non occorre un espresso dissenso della vittima. Invero, (…) è sufficiente – al contrario – la consapevolezza, nell’agente, dell’assenza di una chiara manifestazione del consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico.
Si è rilevato, poi, che l’attività diagnostica o terapeutica del medico è legittimamente e lecitamente esercitata solo se vi è stata «l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente», e non può essere proseguita in caso di dissenso del paziente, ove questi sia capace di intendere e di volere.
Poste queste premesse, risulta inferibile che il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, che il professionista deve immediatamente fermarsi in caso dissenso del paziente.
Se, infatti, la liceità della condotta del medico, anche in relazione al compimento di atti incidenti sulla libertà sessuale del paziente, dipende dall’acquisizione del consenso deli paziente configurandosi, quest’ultimo, quale requisito costitutivo di una causa di giustificazione, diversamente la sua assenza qualificherebbe il comportamento del sanitario come reato di violenza sessuale.
Questa conclusione – continuano gli Ermellini – comporta significative conseguenze sul piano pratico.

L’errore scusabile

Innanzitutto, il medico non può addurre, come causa di esclusione del dolo in relazione alla propria condotta conforme alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609-bis cod. pen., l’ignoranza o il dubbio sulla necessità o meno di acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente, ove sia possibile richiederlo, e non sussistano i presupposti dello stato di necessità.
L’ignoranza o il dubbio appena indicati, infatti, in quanto incidenti su un elemento costitutivo della fattispecie normativa fondante una causa di giustificazione, si traducono in un errore su legge penale, a norma dell’art. 5 cod. pen., e non invece in un errore sul fatto concretamente realizzato: il medico, che compie atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente senza acquisirne il consenso perché ritiene insussistente un obbligo normativo in tal senso, agisce comunque con la coscienza e volontà di far «subire atti sessuali» ad una persona in difetto dell’assenso della stessa, e, quindi, di realizzare un fatto conforme a quello previsto dall’art. 609-bis cod. pen. Di conseguenza, l’ignoranza o il dubbio sulla necessità o meno di acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente, ove sia possibile richiederlo, e non sussistano i presupposti dello stato di necessità, escludono la colpevolezza solo in caso di inevitabilità, così come indicato da Corte cost., sent. n. 364 del 1988.
Il medico, piuttosto, può addurre, come causa di esclusione del dolo in relazione alla propria condotta conforme ad una fattispecie incriminatrice, l’errore concernente la sussistenza, in concreto, di un valido consenso del paziente, perché questo costituisce errore sul fatto, rilevante a norma dell’art. 59, quarto comma, cod. pen.

La decisione e il principio di diritto

Ebbene, la sentenza impugnata aveva ricostruito analiticamente i fatti in contestazione, giungendo alla conclusione che tutti i e tre «integravano la condotta oggettiva del delitto di cui all’art. 609 bis c.p.».
Era emerso con assoluta certezza che nelle tre visite, il medico ginecologo avesse toccato insistentemente una parte del’ corpo (il clitoride – la vagina) che sono zone erogene, senza preparare le pazienti e senza acquisire il preventivo consenso dell’interessata»; successivamente, aveva proceduto a «una visita non richiesta», e molto altro ancora.
Ma è sul piano dell’elemento soggettivo (in ordine alla sussistenza del dolo) che la corte di merito aveva rilevato l’esistenza di un ragionevole dubbio, ritenendo che il ginecologo verosimilmente, avesse agito con la sola consapevolezza e volontà di curare le pazienti, ritenendo che il loro consenso alla particolare manovra fosse implicito o, addirittura non necessario perché l’atto era dovuto».
Tale assunto, per i giudici della Cassazione non è condivisibile, posto che non si tratta di errore scusabile

La decisione di assoluzione è stata perciò cassata con rinvio per un nuovo esame di merito.

Nella specie, la corte territoriale, nel rivalutare i fatti in contestazione, dovrà attenersi ai seguenti principi: «ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., non è necessario che la condotta dell’agente sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del suo piacere sessuale»;
«il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, deve comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso del paziente»;
«l’errore del medico in ordine all’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale di quest’ultimo, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell’art. 5 cod. pen., che non esclude il dolo, ed esclude la colpevolezza solo in caso di ignoranza inevitabile».

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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