Il danno curricolare” è stato definito: “il pregiudizio subito dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, Ad. plen. n. 2/2017).

Diversamente che nel caso della chance di aggiudicazione, la cui perdita deve ritenersi coincidente con la semplice mancata partecipazione alla gara, il danno al curriculum (o danno curricolare) e alla caratura professionale del concorrente non può essere definito come sempre derivante dalla mancata partecipazione a una qualsiasi procedura di aggiudicazione, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5444; Cons. Stato, 13 luglio 2017, n. 3448; Cons. Stato, A.P. 12 maggio 2017, n. 2).
Il miglioramento del curriculum dipende infatti, non dalla semplice partecipazione alla gara, bensì dalla aggiudicazione, cui segua la corretta esecuzione dei servizi aggiudicati.
Nel caso si verta in tema di perdita di chance, deve dunque ritenersi che la somma liquidata come perdita della chance dell’impresa di partecipare alla gara sia satisfattiva dell’intero pregiudizio, e quindi anche della perdita della chance del miglioramento curricolare che la corretta esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione, avrebbe potuto comportare.

Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 772/2019

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società contro la pubblica amministrazione allegandone la responsabilità “precontrattuale e contrattuale” in relazione all’incarico professionale affidatogli, consistente nell’iscrizione alla prima categoria dell’Albo dei Gestori ambientali.
L’inadempimento della PA aveva impedito alla ditta di partecipare a gare di pubblici appalti cui era stato invitato, nella qualità di affidatario uscente.
Le commesse relative a tali gare erano state, perciò, affidate ad altri partecipanti, dotati dei requisiti richiesti.
L’attività della pubblica amministrazione, in questo campo, – ha chiarito il Tribunale di Milano – appare vincolata: alla corretta predisposizione della documentazione necessaria, consegue di diritto l’iscrizione all’Albo, senza che sia richiesto o consentito l’esercizio di discrezionalità amministrativa.
Ebbene, quest’ultima dal canto suo, non aveva dato prova in giudizio, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento fosse dovuto ad impossibilità della prestazione per circostanze a sé non imputabili.
Pertanto il Tribunale meneghino ha accolto l’istanza risarcitoria perché in parte fondata.
Sebbene non fosse ragionevolmente possibile affermare, secondo un criterio del “più probabile che non”, che, ove l’attore avesse avuto titolo a partecipare, egli sarebbe risultato aggiudicatario di tali appalti, doveva ugualmente essergli riconosciuta una perdita della chance di vittoria delle gare derivata dalla mancata partecipazione a tali procedure, causata dall’inadempimento del convenuto.
Trattasi di pregiudizio, certo nella sua esistenza, ma la cui prova nell’esatto ammontare risulta evidentemente impossibile o eccessivamente difficile per la parte danneggiata: è pertanto giustificato il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.

La quantificazione del danno

Per tali ragioni, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ditta appaltatrice, in applicazione del criterio equitativo e tenuto conto dei seguenti parametri: (i) del valore complessivo delle procedure di selezione a cui l’attore aveva allegato di non avere potuto partecipare, (ii) della circostanza che la chance di aggiudicazione costituisce evidentemente un bene della vita, che, ove monetizzato, va valutato in termini considerevolmente inferiori rispetto al pieno utile conseguibile in seguito all’esecuzione dei servizi appaltati, nonché (iii) della mancata allegazione e dimostrazione in giudizio che l’attore disponesse della capacità tecnica, finanziaria e operativa di aggiudicarsi e dare puntuale esecuzione contemporaneamente a tutti gli appalti alle cui gare non ha potuto partecipare, e non invece solo ad uno o alcuni di essi.
Al fine del risarcimento del c.d danno curricolare è necessario che il richiedente specifichi esattamente di quale significativo beneficio sarebbe potuto derivare al proprio curriculum di impresa esperta e già affidataria di diversi appalti pubblici, dall’ulteriore aggiudicazione di una o più delle gare cui era stato impedito di partecipare.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
CARDIOPATICO MUORE DOPO UN INCIDENTE: RISARCITA LA PERDITA DI CHANCE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui