Gli accordi patrimoniali sottoscritti dagli ex conviventi devono essere letti nel loro insieme (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1324).
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 476/2023, pubblicata l’11/2/2023, ha riformato la decisione di primo grado, respingendo l’opposizione, ex art.645 c.p.c., promossa dalla donna avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, che le ingiungeva di pagare all’ex convivente, la somma di 380.000 euro, oltre interessi e spese, in forza della clausola n. 5 di una scrittura privata sottoscritta da tali parti in data 21/11/2018, “a transazione”, per definire gli aspetti relativi all’esercizio della responsabilità sul figlio minore (nato, nel 2007, dalla relazione sentimentale con convivenza more uxorio tra i due, terminata nel 2011) e quelli patrimoniali.
L’affidamento e il mantenimento del figlio
Il Tribunale accoglie l’opposizione e rileva che con tale accordo, avente natura transattiva, le parti, dalla cui convivenza more uxorio, cessata nel settembre 2011, era nato, il 7/6/2007, il figlio Francesco, avevano regolato gli aspetti concernenti l’affidamento e il mantenimento del figlio unitamente ad alcuni aspetti concernenti questioni patrimoniali pendenti tra le parti. Dichiara inoltre l’inadempimento di parte opposta (che non aveva dato prova di avere regolarmente adempiuto al proprio obbligo di mantenimento del figlio minore).
La Corte milanese, in sintesi, ha fondato la decisione su una diversa qualificazione giuridica del rapporto, ritenuto, diversamente da quanto affermato in primo grado, non un contratto di transazione, ma un accordo volto a regolamentare l’affidamento e il mantenimento del figlio, disciplinati dall’art. 337 ter co. 4 c.c., oltre ai rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi, la cui validità è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.
La donna si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando la natura transattiva dell’accordo sottoscritto e la riqualificazione giuridica di esso documento. La S.C. accoglie in parte le censure evidenziando la errata interpretazione, da parte dei Giudici di appello, dell’accordo firmato dagli ex conviventi.
Su quest’ultimo punto, la S.C., già in tempi risalenti, ha affermato che “il giudice d’appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il “petitum” e la “causa petendi” e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto”.
La natura “non prettamente contrattuale” dell’accordo
Nel concreto, la Corte lombarda non ha mutato il titolo della domanda, ma ha evidenziato la natura “non prettamente contrattuale” dell’accordo, non introducendo nel thema decidendum nuovi elementi di fatto, in grado di determinare una modifica del petitum o della causa petendi, ma si è limitata ad offrire una diversa qualificazione di quegli elementi già indicati dalle parti nell’instaurato giudizio. Ha, invece, errato nella interpretazione della clausola dell’accordo oggetto di controversia.
Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, al fine di disciplinare, sia profili relativi al mantenimento della prole, sia questioni patrimoniali insorte nella coppia.
Al riguardo, è stato affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole”.
Gli accordi patrimoniali stipulati dagli ex conviventi
Ebbene, riconosciuto dai Giudici di appello che rientrasse nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali, estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l’autonomia delle parti contraenti incontra limiti, andava vagliato con attenzione il contenuto complessivo delle pattuizioni e della clausola n. 5 in particolare dell’accordo inter partes del 2018, in base ai criteri di legge in ambito di interpretazione del contratto.
La sentenza di appello, invece, laddove ha ritenuto la clausola n. 5 in relazione al contenuto dell’accordo complessivo, nella parte relativa ad una obbligazione ex lege, quale il mantenimento della prole che ricade su ciascun genitore, non avesse natura contrattuale, con conseguente inapplicabilità dei rimedi dell’eccezione di inadempimento e della risoluzione per inadempimento, in mancanza di sinallagmaticità tra gli obblighi previsti delle parti, non ha provveduto a ricostruire la volontà delle parti, oltre che il significato letterale del testo al suo esame.
L’accordo stipulato dagli ex conviventi andava letto nel suo insieme, non potendo il nesso condizionale tra la prima parte e la seconda essere scisso.
Avv. Emanuela Foligno






