Separazione, accordi patrimoniali validi solo su oggetto dell’intesa

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Sugli aspetti di natura patrimoniale non disciplinati dall’accordo, è possibile l’instaurazione di un giudizio successivo alla separazione

In caso di separazione consensuale, l’accordo tra le parti riguarda solamente ciò che ne ha costituito oggetto. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2036/2018.

I Giudici, nello specifico, si sono pronunciati sul ricorso presentato da una donna contro un’ingiunzione di pagamento ottenuta dall’ex marito dopo la notifica del divorzio.

L’uomo sosteneva che la ex compagna fosse in debito nei suoi confronti delle somme utilizzate per acquistare, ristrutturare e arredare l’immobile destinato a casa familiare.

La ricorrente contestava tale pretesa. In particolare, sottolineava l’effetto transattivo e conciliativo di tutti i rapporti economici con l’ex partner in sede di definizione della separazione personale consensuale.

Secondo la donna, quindi tale accordo aveva disciplinato i rapporti patrimoniali tra le parti nella loro totalità. Pertanto, non poteva essere rimesso in discussione in un separato giudizio.

Ma i Giudici del Palazzaccio non hanno accolto tali argomentazioni.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, non prevede che la separazione consensuale tra coniugi debba disciplinare ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale.

Per la Cassazione, la separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale. Il primo riguarda il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti. Il secondo è costituto dagli accordi patrimoniali che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.

Rispetto a questi ultimi, le parti sono libere di prevedere quanto ritengono opportuno, di non prevedere alcunché, oppure di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. L’intesa raggiunta, quindi, ha valore per quanto da loro concordato e non, invece, per quanto non concordato.

Pertanto, sugli aspetti di natura patrimoniale non disciplinati dall’accordo, è possibile l’instaurazione di un successivo giudizio. Di qui la decisione della Corte di rigettare il ricorso.

 

 

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