Intervento al cuore e decesso per infezione da ferita chirurgica

0
infezione-da-ferita-chirurgica

La paziente, affetta da insufficienza aortica, veniva ricoverata presso il Policlinico di Monza il 27 gennaio 2013 ove le veniva sostituita la valvola aortica. Dimessa pochi giorni dopo, previa prescrizione di terapia antibiotica, moriva il 19 febbraio 2013 con diagnosi di infezione da ferita chirurgica sternotonica con anemizzazione.

L’Accertamento Tecnico Preventivo

Nel 2018 i familiari proponevano ricorso per ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) nei confronti del Policlinico di Monza. Essi ritenevano che la vittima fosse stata prematuramente dimessa nonostante una sospetta infezione da ferita chirurgica già in atto e che il Policlinico non avesse curato a regola d’arte la ferita chirurgica sternale rivelatasi infetta da Staphylococcus aureus diagnosticato, con colpevole ritardo, solamente in data 22/02/2013, a decesso ormai avvenuto.

Il contraddittorio veniva poi esteso a tutti i medici che avevano avuto contatto con la paziente e alle rispettive compagnie di assicurazioni e il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di tutti i medici e delle rispettive compagnie di assicurazioni alle quali si era allargato il contraddittorio in sede di ATP, nonché della struttura sanitaria.

Il giudizio di primo grado, nel quale transitava la consulenza redatta in sede di ATP, si concludeva con il rigetto delle domande, senza che le parti trovassero alcun accordo e con una condanna alle spese complessiva gravante sui ricorrenti, in ragione delle spese di CTU e delle spese legali derivanti dalle numerose chiamate in causa di terzi per oltre 100.000 euro. La Corte di Appello di Milano (sent. 1981/2021) rigetta l’appello dei congiunti della vittima, confermando l’ordinanza impugnata.

Il ricorso in Cassazione

L’intervento della Cassazione viene sollecitato per CTU nulla perché non svolta da un collegio peritale e per mancato apprezzamento delle osservazioni del consulente di parte.

Quanto dedotto è inammissibile e infondato (Cassazione Civile, sez. III, 21/05/2024, n.14085). È ben vero che il giudizio per cui è causa è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, ma la legge indicata, non essendo retroattiva, non si applica ai fatti che si siano svolti prima della sua entrata in vigore, e in questo caso i fatti risalgono al 2013. La disposizione, infatti, avendo natura processuale e non sostanziale, dispone solo per il futuro (v. Cass. n. 12593 del 2021) e dunque non è immediatamente applicabile anche ai processi in corso, non avendo efficacia retroattiva.

Oltretutto, il Tribunale ha palesato al Medico-legale nominato la possibilità di avvalersi dell’ausilio di uno specialista e questi lo ha fatto, avvalendosi dell’apporto professionale di un cardiochirurgo.

L’eccezione di nullità della CTU

Venendo alla eccezione di nullità della CTU, correttamente i Giudici di appello l’hanno ritenuta intempestiva. Le eccezioni di nullità della CTU, dedotte per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, restano sanate se non fatte valere nella prima istanza, o difesa, successiva all’attività cui si riferiscono costituendo ipotesi di nullità relativa.

Ergo, tale contestazione avrebbe dovuto essere svolta già in primo grado, quando è stata eseguita la consulenza, senza dover attendere l’appello e, di certo, senza dover attendere la comparsa conclusionale d’appello, avente meramente contenuto illustrativo delle difese già svolte.

Egualmente dicasi per “il convincimento del Giudice di merito” che si sarebbe formato in maniera alterata, sempre secondo i ricorrenti, perché alcuni dei quesiti posti al CTU sono rimasti inevasi e il Giudice d’appello non si è pronunciato sulle osservazioni da loro formulate. Non andava dimessa la paziente che già con elevata probabilità aveva contratto la infezione da stafilococco e se la stessa fosse rimasta in ambiente ospedaliero l’infezione avrebbe potuto essere meglio curata invece di condurre alla morte.

Ad ogni modo, la Corte d’Appello ha escluso, applicando il corretto criterio probabilistico, che le dimissioni della paziente abbiano agevolato il diffondersi e l’evolversi dell’infezione, tenuto conto delle condizioni della paziente al momento delle dimissioni e della prescrizione di una terapia antibiotica ritenuta appropriata.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui