Violati i principi alla base della liquidazione equitativa del danno da perdita parentale per la moglie della vittima e la Cassazione dà ragione ai danneggiati (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 gennaio 2025, n. 761).
La vicenda tratta di un sinistro stradale mortale occorso il 5/12/2010 sulla S.P. 58 Putignano – Sammichele di Bari.
Il Tribunale di Bari, accertato il concorso di responsabilità per il 30% a carico della vittima, condannava i convenuti al pagamento in favore degli attori di 151.631,20 euro.
La Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello principale avanzato dall’Assicurazione rideterminava gli importi. Confermava il concorso di responsabilità della vittima come accertato in primo grado e liquidava il danno catastrofale nella misura del 30% ovverosia in 131.500 euro, peraltro in misura eccessiva rispetto al parametro tabellare adottato (tabella del Tribunale di Milano), non riconosceva, invece, il danno da lucida agonia.
Il giudizio della Corte di Cassazione dei congiunti della vittima.
Viene lamentata la errata individuazione all’individuazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius: i familiari sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non supportato dal parametro tabellare impiegato l’importo di 131.500 euro, non avendo compreso, inoltre, a quale titolo esso fosse stato liquidato.
Mancato riconoscimento del danno catastrofale
Erroneamente la Corte, altresì, avrebbe escluso il risarcimento del danno catastrofale in assenza di prova del danno patito dal defunto nonostante le plurime e convergenti evidenze in ordine allo stato di coscienza di quest’ultimo. Infine, la Corte di merito avrebbe omesso di valutare due fatti decisivi per il giudizio e cioè:
- 1) il decesso quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5/12/2010
- 2) lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero.
Queste censure sono inammissibili e vengono respinte.
La censura svolta in ordine al mancato riconoscimento del danno catastrofale in capo al defunto, ossia la sofferenza morale patita in condizione di lucida agonia, si sovrappone a quella che si assume effettuata con l’appello incidentale nei confronti della sentenza del primo grado, per il mancato riconoscimento tanto del danno biologico aggravato dall’evento morte, quanto del danno catastrofale, ma senza illustrare adeguatamente, anche con riferimento al modello tabellare prescelto, se ed in quale misura tali profili fossero stati adeguatamente coltivati in sede di appello incidentale.
Più precisamente, in primo grado i congiunti hanno reclamato iure hereditatis 704.457 euro sulla base della tabella milanese per il danno biologico c.d. catastrofale patito dal defunto. Il Tribunale di Bari, invece, in favore degli attori, a titolo di danno catastrofale, ha liquidato, sulla base del riconosciuto concorso colposo, 39.450 euro pari al 30% di 131.500 euro. Importo astrattamente dovuto e parametrato al danno biologico permanente e temporaneo totale patiti.
La Corte d’appello ha ritenuto tale importo non giustificato dal modello tabellare impiegato quanto al danno catastrofale, ma poi ha escluso del tutto tale voce di danno per la mancata dimostrazione che la vittima abbia avuto la consapevolezza della perdita della propria vita.
I giudici di Appello non hanno adeguatamente spiegato il modo di impiego del parametro prescelto
Fondata, invece, e accolta dalla Cassazione, la doglianza inerente la riduzione del danno parentale riconosciuto in favore del coniuge superstite.
La Corte d’appello ha ridotto l’importo liquidato alla moglie della vittima, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nei limiti del valore medio di tariffa, senza quindi precisare a quale edizione della tabella approntata dall’Osservatorio della Giustizia civile di Milano si sia fatto riferimento e senza spiegare la ragione valorizzata per la disposta riduzione.
Questo significa che i Giudici di appello non hanno correttamente applicato il potere di valutazione che gli spetta ai sensi dell’art. 1226 c.c. Infatti non hanno spiegato adeguatamente il modo di impiego del parametro prescelto in relazione alle due poste di danno incluse nel lemma perdita del rapporto parentale.
La Corte d’appello di Bari, pertanto, una volta individuato il corretto parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà riliquidare la voce di danno in favore della moglie, indicando nella motivazione gli elementi di calcolo.
In relazione a questa censura, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:
“Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il Giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio”.
Avv. Emanuela Foligno