Infortunio e transazione tra danneggiato e datore di lavoro

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La transazione posta in essere dal lavoratore, a fronte di un debito solidale, nei confronti di una sola delle società datrici, si riferisce all’intera obbligazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 27 dicembre 2024, n. 34566).

Il Tribunale di Vercelli rigetta il ricorso del lavoratore finalizzato a ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto il 14/4/2003, durante l’attività lavorativa svolta nel cantiere. La Corte di appello di Torino confermava il primo grado.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35364/21, in accoglimento di due motivi di ricorso presentati dal lavoratore, cassava la gravata sentenza e rinviava alla Corte di appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame.

Successivamente al ricorso per cassazione (del 21/4/2017), il lavoratore e la società datrice sottoscrivevano una transazione (datata 12/5/2017) relativa alla domanda svolta in giudizio.

Poco dopo, tuttavia, il lavoratore riassumeva il giudizio chiedendo di accertare che l’infortunio si era verificato per fatto e colpa ascrivibili alle società datrici, chiedendo la condanna, in solido tra loro o singolarmente in ragione della responsabilità accertata in capo a ciascuna, al pagamento del danno in misura di 100.223,06 euro.

La Corte di appello di Torino riteneva che la transazione intercorsa riguardasse l’intero debito e che non vi erano elementi per considerare parziale l’accordo perché relativo a una sola delle due società.

Il vaglio di rigetto della Corte di Cassazione

L’opzione interpretativa della Corte territoriale, in virtù della quale se la transazione intercorsa tra il lavoratore e una delle 2 società datrici, fosse relativa all’intera obbligazione solidale e non si riferisse invece esclusivamente alla quota ideale del debito risarcitorio imputabile alla società che ha formato la transazione, rappresenta una interpretazione di un atto di autonomia privata che costituisce un’attività riservata al Giudice di merito.

Peraltro, il lavoratore non ha concretamente spiegato i canoni di legge che sarebbero stati violati, e non ha trascritto il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto.

Nello specifico, il lavoratore si incentra sul fatto che:

  • a) l’accertamento della sussistenza della qualità di condebitori solidali prodromica alla dichiarazione di volerne approfittare ex art. 1304 cc nulla atteneva al contenuto formale della transazione intervenuta con una sola delle parti.
  • b) entrambi i condebitori risultavano titolari di un credito derivante dal diritto al rimborso delle spese legali maturate per i gradi di giudizio pregressi, diritto personale di ciascuno dei condebitori che non poteva essere oggetto di transazione se non parziale.
  • c) al momento della stipula della transazione, alcuna solidarietà sussisteva tra le due società datrici.
  • d) la responsabilità delle parti circa l’evento riguardava titoli distinti e differenti come emergeva anche dalle conclusioni svolte in sede di atto introduttivo del giudizio.
  • e) la transazione prevedeva la rinuncia al diritto al rimborso delle spese legali di diretta spettanza.

Ergo, da una semplice lettura delle deduzioni del lavoratore, che non prospetta una violazione specifica del canone ermeneutico, la doglianza è inammissibile.

Il ricorso viene respinto con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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