Respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva la revisione del danno in seguito all’imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute

In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 36470/2021 respingendo il ricorso di un lavoratore che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda avanzata nei confronti dell’azienda datrice diretta ad ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno, conseguente all’imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute, in relazione ad un infortunio sul lavoro per il quale aveva già ottenuto l’importo di euro 84.263,23 dalla Compagnia di assicurazione della parte convenuta. I giudici di secondo grado, a fondamento della decisione, avevano rilevato che, dalla espletata ctu, non era emersa la ricorrenza dei presupposti per una revisione del danno rispetto al quadro patologico sussistente al momento della transazione intercorsa circa nove anni dopo l’infortunio.

Il ricorrente si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando che la Corte territoriale aveva male interpretato il tenore del modulo formulario prestampato dall’Assicurazione, denominato atto di quietanza e sottoscritto il 15.3.2004, ove contraddittoriamente era stato riportato che il pagamento di euro 84.263,23 era avvenuto a transazione e in esecuzione della sentenza del Tribunale, quando invece esso costituiva una semplice manifestazione del convincimento soggettivo di essere stato soddisfatto di tutti i diritti in riferimento alla predetta sentenza e, pertanto, concretava una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia contrattuale, in un contesto in cui le clausole aggiunte dovevano prevalere su quelle del modulo.

Gli Ermellini, tuttavia, nel ritenere infondata la doglianza, hanno specificato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.

In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

La redazione giuridica

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